Principio di scissione delle notifiche e compiuta giacenza

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28478 del 5 novembre 2019, ha espresso un importante principio giurisprudenziale.

Secondo tale principo, “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicche’ il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, nell’attuale formulazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015), ovvero a seguito della disposizione introdotta, nel testo di quella norma, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, che prevede che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

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