Il servizio di tracciamento del sito di Poste è quindi ritenuto idoneo a attestare che la raccomandata non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente.
Difatti, “ … … ai fini della ammissibilità dell’istanza ex art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen. non occorre che l’imputato produca in originale l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ove il documento non sia nella sua disponibilità, ma è sufficiente che dimostri di aver provveduto alla notificazione nei termini e secondo le forme richieste dalla legge, facendo tutto quanto è nel proprio potere per garantire alla persona offesa di conoscere l’istanza, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per eventuali ritardi nel perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa del fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo … “
Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sez. Penale, con la Sentenza n. 4485 del 3 febbraio 2020.