Nulla la notifica ad un indirizzo Pec della PA se non è inserito negli elenchi

La notificazione dell’atto introduttivo di un ricorso giurisdizionale effettuata mediante PEC è nulla se  l’indirizzo utilizzato è stato rinvenuto sul sito web dell’amministrazione resistente, ma non presente nell’apposito registro.

Il TAR Basilicata, con la  sentenza n. 607 del 21 settembre 2017 ritorna su un tema molto attuale.

Nel caso di specie, nel notificare il ricorso, il ricorrente aveva posto in essere due errori.

Il primo errore attiene alla notificazione al controinteressato, che era avvenuta tramite l’invio di una PEC ad un indirizzo che, pur essendo presente nel registro IniPec, non era effettivamente attivo in quel momento.

Il controinteressato si era dunque costituito in giudizio deducendo, fra l’altro, l’inammissibilità del ricorso a causa della nullità della notificazione eseguita nei suoi confronti.

Il secondo errore concerne l’indirizzo del destinatario utilizzato.

Il ricorrente aveva notificato il ricorso ad un indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’amministrazione resistente sul proprio sito web, ma non presente nell’apposito registro.

I giudici amministrativi con la sentenza sono giunti alla seguente conclusione: “… ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee”.

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