Con l’ordinanza n. 30948 del 27 novembre 2019, la Cassazione ha infatti stabilito che alla notifica della cartella di pagamento, a mezzo pec, può allegarsi indifferentemente un duplicato informatico dell’atto originario oppure una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo, lasciandone quindi la facoltà all’agente della riscossione.
Anche l’obiezione sull’assenza di firma digitale sull’atto, lamentata dalla ricorrente, è stata respinta poiché “…. nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale ….”