Notifica plurima di atti con unica raccomandata

Qualora l’Ente Impositore notifichi ad un contribuente più atti con un’unica raccomandata e lo stesso ne abbia eccepito la mancata notificazione di parte degli stessi, l’onere della prova spetta necessariamente al mittente.

E’ quanto ha precisato la Cassazione con l’Ordinanza n. 25598 del 27 ottobre 2017.

Nelle motivazioni, infatti, la Cassazione ha ribadito che: “ … in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’articolo 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’ “id quod plerunque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tal fine, l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex articolo 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova”.

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