Notifica nulla – impossibile un nuovo termine per la rinnovazione

Qualora dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche quest’ultima risulti nulla, non è più ammissibile la concessione di un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24474 del 1 ottobre 2019.

Dalle motivazioni emerge infatti che “… secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non e’ possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione, giacche’ la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attivita’ – cioe’ per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine; l’articolo 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso articolo 153 c.p.c. …” .

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