Notifica a mezzo posta nulla se vi è negligenza della P.A.

Il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario è stato ritenuto applicabile anche nell’ambito della notifica di verbali attinenti violazioni al Codice della Strada.

La Cassazione, infatti, con diverse pronunce ha avuto modo di chiarire come, anche con riferimento ad atti non processuali, vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile.

Nel caso in esame, il trasgressore non è tenuto al pagamento della contravvenzione poiché vi è stato un atteggiamento negligente dell’Ammistrazione la quale ha notificato, allo stesso, il verbale oltre il termine di 90 giorni assegnati per la notifica.

La vicenda

Ad una società viene notificato un verbale di infrazione solo dopo i 90 giorni previsti dal CdS, in quanto i precedenti tentativi non sono andati a buon fine.

Il Tribunale accoglie il ricorso motivando difatti che la notifica era stata effettuata oltre il termine nonostante i precedenti tentativi non andati a buon fine.

La Prefettura ha però impugnato la sentenza motivando il suo corretto operato ed evidenziando di aver correttamente adempiuto agli obblighi a suo carico (individuazione del proprietario del veicolo e successiva consegna del verbale alle Poste per la notifica). Per cui, a suo dire, il fatto che la notifica non si sia perfezionata nei 90 giorni dipende dall’attività svolta dal soggetto incaricato al recapito.

La Suprema Corte, però, non è di questo avviso. Infatti nel caso in esame la tempestività non è stata riscontrata, poiché dopo aver saputo del mancato esito del secondo tentativo di notifica, l’Amministrazione ha riattivato il processo notificatorio solo dopo che il termine di 90 giorni dall’infrazione era scaduto.

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