L’atto notificato sarebbe altrimenti nullo in quanto il contribuente non potrebbe verificarne la conformità dello stesso con l’originale digitale.
Lo ha stabilità la Ctp di Teramo con la Sentenza n. 388/2017.
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L’atto notificato sarebbe altrimenti nullo in quanto il contribuente non potrebbe verificarne la conformità dello stesso con l’originale digitale.
Lo ha stabilità la Ctp di Teramo con la Sentenza n. 388/2017.
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