Notifica dell’appello presso la Cancelleria valida se è impossibile effettuarla all’indirizzo Pec

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la notificazione dell’appello è affetta da nullità (e non inesistenza) in quanto va effettuata presso l’indirizzo PEC del difensore del ricorrente come risultante dagli elenchi indicati dall’art. 16-sexies, D.L. n. 179/2012.

Difatti la notifica presso la Cancelleria è valida solo se vi è impossibilità di effettuarla a mezzo Pec per cause imputabili allo stesso destinatario.

Ordinanza n. 30139 del 14 dicembre 2017.

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