Notifica a società irreperibile. Insufficiente la dichiarazione generica del portiere

Non può considerarsi perfezionata la notifica effettuata ad una società mediante le generiche informazioni fornite dal portiere dello stabile.

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 27035 del 24 ottobre 2018, ha sostenuto che “…è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.

Difatti, prima di effettuare la notifica, secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

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