Nessun termine per ricorrere in Commissione Tributaria se non vi è notifica dell’atto

Il termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione Tributaria (che sia Provinciale o Regionale) decorre unicamente dalla data di notifica dell’atto. In mancanza di tale adempimento, il contribuente è sempre libero di proporre ricorso.

E’ quanto ha puntualizzato la Ctr Lazio con la sentenza n. 6095 del 17 ottobre 2016.

La vicenda in esame riguarda un contribuente che aveva presentato istanza di cancellazione di un’ipoteca legale di Equitalia su un suo immobile.

Presentando ricorso in Ctp, ne era stata dichiarata l’inammissibilità per tardiva presentazione dello stesso, in quanto secondo il Giudice il computo dei 60 giorni decorreva dal momento in cui era stata presentata la richiesta di cancellazione di ipoteca, poiché ciò dimostrava l’avvenuta conoscenza di fatto dell’atto impugnato.

L’appello del contribuente, in Ctr, ha definitivamente trovato accoglimento. Nelle motivazioni della sentenza si legge: “In tema di contenzioso tributario, dall’art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, nonché dagli artt. 19 e 21 del vigente D.Lgs. n. 546 del 1992 emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notificazione dell’atto, in mancanza della quale l’interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell’Amministrazione attraverso l’impugnazione degli atti successivi a quello non notificato. Non è quindi consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perché quello che conta è solo la conoscenza legale dell’atto, che stante il tenore letterale delle norme può derivare soltanto dalla sua notificazione (cfr. Cass. n. 9891/2001)”.

“Nel caso di specie, è pacifico in atti che Equitalia Sud non ha mai notificato l’ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari numero generale (…), numero particolare 20667 del 1 giugno 2009 a garanzia del pagamento dell’importo di Euro 16.930,60 a carico dell’appellante sull’immobile sito in (…), censito nel NCEU foglio (…) (v. allegato 1 fasc. appellante I grado) si che il ricorso proposto da è ammissibile in assenza della comunicazione dell’atto impugnato, lesivo della sfera giuridica del contribuente che ha diritto alla preventiva comunicazione dell’atto da parte del Concessionario (cfr. Cass. Sez. UU. 19667/2014).”

LEGGI LA SENTENZA DELLA CRT LAZIO