Le notifiche con Pec nel processo telematico

Qualora la notifica a mezzo Pec di un atto non vada a buon fine (per varie ragioni tecniche, ecc.), il mittente è obbligato al deposito dello stesso in cancelleria.

La Cassazione, con la recente ordinanza (n. 20579 del 30 agosto scorso) ha infatti sancito che il mittente non deve assolutamente sentirsi sollevato dall’invio e/o dal fatto che tale mancata consegna dipende dal destinatario.

Nella motivazione la Suprema Corte spiega che “la comunicazione è regolarmente avvenuta a norma del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6 che recita “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per causa imputabili al destinatario”.

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