La notifica a mani proprie

Dalla Cassazione, con l’Ordinanza n. 27420 del 20 novembre 2017 arriva una puntualizzazione sull’espressione “mani proprie”.

I Giudici hanno infatti chiarito che “ … in tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, questa Corte ha affermato che il Dlgs n. 546 del 1992, art. 49, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche lo stesso Dlgs n. 546, art. 16, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e, in tale ambito, detta una disciplina speciale, in virtù della quale è sempre consentita «la consegna a mani proprie», intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario» (Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003). In particolare, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5504 del 09/03/2007) ha puntualizzato che l’espressione «mani proprie», secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio «a quo» si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida e idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, del citato decreto legislativo …

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