La figura del messo notificatore

La Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha apportato importanti novità per quanto concerne la figura del messo notificatore.

Le nuove modalità di nomina dei messi, nonché il raggio di operatività riservato agli stessi sono disciplinate dall’art. 1, commi 158, 159, 160 e 161 della citata legge.

Difatti i messi potranno notificare gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni fiscali; potranno inoltre essere nominati messi notificatori anche i dipendenti degli Enti Locali nonché i dipendenti di soggetti abilitati di cui al D. Lgs. n. 446/199.

L’ottenimento della qualifica di messo notificatore è subordinata alla partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione e relativo superamento dell’esame di idoneità.

In ultimo si segnala che la qualifica di messo notificatore acquisita consentirà l’espletamento delle funzioni esclusivamente nell’ambito territoriale dell’Ente che ha autorizzato il proprio dipendente alla partecipazione all’apposito corso.

 

Legge 27.12.2006 n. 296 – art. 1, commi 158, 159, 160 e 161

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni