Inammissibile per l’Agente della riscossione la dichiarazione di conformità

L’Agente della riscossione non può autenticare (e produrre in giudizio) le copie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento. Inoltre, in caso di disconoscimento è tenuto a depositare gli originali.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1974 del 26 gennaio 2018.

Tra l’altro, nelle motivazioni, si legge infatti che “… Nel caso che occupa è stata effettuata la produzione da parte del concessionario della riscossione di copia di documenti ( le relate di notifica delle cartelle ) i cui originali sono detenuti dallo stesso concessionario, per il che in tale ipotesi l’autentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti (notaio, sindaco, cancelliere) e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. … ”

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