CTR Sicilia – Sentenza n. 3504 del 29/06/2020

Con ricorso depositato in data 22/11/2007 la (omissis) chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento RJG0301001 14 2007 emesso dall’Agenzia delle Entrate a titolo di Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2007, mediante il quale venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per un ammontare complessivo di euro. 125.664.000 oltre IVA.

Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 777/11/12 del 15/11/2012 ritenendosi emesso l’avviso di accertamento oltre il termine decadenziale.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate.

L’appello è fondato.

Preliminarmente deve ritenersi che l’appello sia stato ritualmente notificato presso lo studio dell’avv. Nicola B. Risulta, infatti, che nel ricorso introduttivo la parte conferiva incarico professionale all’avv. Nicola B., contestualmente eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo. Nel corso del giudizio di primo grado l’avv. B. depositava dichiarazione di rinuncia al mandato. Non risulta sia intervenuta la nomina di un nuovo procuratore. parimenti non risulta, in atti, che la parte abbia revocato o modificato l’elezione di domicilio. Consegue che la notifica dell’atto d’appello deve ritenersi ritualmente effettuata presso il domiciliatario.

Tanto posto, l’avviso di accertamento impugnato consegue a processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 3/12/2001 con riferimento all’anno fiscale di accertamento operato ai sensi dell’art. 39 comma I lett. d) D.P.R. 600/73 con procedura analitico-induttiva. Il termine ordinario per la notifica dell’accertamento sarebbe venuto a scadere, come indicato in sentenza,in data 31/ 12/2006. Nel caso di specie, però, come correttamente osservato dall’appellante, trovava applicazione la sospensione dei termini di cui all’art. 10 L. 289/02. Detta norma, infatti, prevedeva la proroga di due anni dei termini per la notifica degli atti di accertamento nei confronti di tuffi i contribuenti che avrebbero potuto avvalersi delle procedure per la definizione agevolata. La appellata, per le vicende fiscali relative all’anno 2001 avrebbe potuto avvalersi della definizione agevolata, dal momento che tale beneficio poteva essere invocato per tuffi i periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni scadevano entro il 31 ottobre 2002; non vi ostava il processo verbale di constatazione notificato il 3/12/2001, dal momento che nel caso in esame non è stata attivata la procedura di definizione di cui agli artt. 15 e 16 L. 289/02.

Consegue che la notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta in data 17/9/2007, deve ritenersi tempestiva.

Ritenuta la tempestività dell’avviso, deve ritenersi, parimenti, la legittimità dell’atto, come detto scaturente da verifica della Guardia di Finanza e conseguente ricostruzione analitico – induttiva delle condizioni reddituali

L’appello, pertanto, deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in 2.500,00 euro oltre accessori, di cui euro 1.000,00 relativamente al primo grado di giudizio.

P.Q.M.

accoglie l’appello e annulla la sentenza appellata confermando l’atto impugnato. Condanna l’appellata al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.500,00.

Così deciso in Messina 09/06/2020