CTR Sicilia – Sentenza n. 316 del 20 gennaio 2020

Avverso la sentenza n. 1467.10.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che accoglieva parzialmente, limitatamente alle sanzioni irrogate, il ricorso presentato dalla Sig.ra L. M., nella qualità di erede del Sig. A. A. M., contro l’Agenzia delle Entrate di Catania per l’annullamento di avviso di accettamento IIDD. anno 2003, proponeva, in data 13.4.2015, appello la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza e ribadendo quanto già espresso in merito all’applicazione dell’art. 65 del d.p.r. n. 600/73 e insistendo, quindi, sull’illegittimità dell’atto impugnato. Chiede, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità dell’opposto accertamento.

L’Uffìcio, in data 5.11.2015, deposita controdeduzioni confutando i motivi di appello per cui chiede il rigetto dell’impugnazione proposta e la conferma della sentenza impugnata.

IL COLLEGIO OSSERVA

che l’impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All’uopo, si rileva che, dall’esame degli atti, si evincono le ragioni della parte contribuente che insiste, ai fini della illegittimità dell’atto impositivo impugnato, sulle irregolare notifica dello stesso poiché l’Amministrazione avrebbe, comunque, dovuto notificare il provvedimento agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius, mentre è stato indirizzato al defunto.

Invero, in tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente. La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l’evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all’Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell’art.156, comma 3, c. p. c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65 del d. P.R. n. 600 del 1973, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso, presuppone, quindi, che 1’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente.

Nel caso specifico, tale notizia è stata dall’Amministrazione comunque acquisita con la dichiarazione di successione presentata dagli eredi e, atteso che l’avviso impugnato, intestato al de cuius, fu notificato dopo la morte dello stesso al coniuge superstite, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente, non si può che rilevare la nullità della notifica.

Sussistono giusti motivi, per la particolarità del caso trattato, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in accoglimento dell’appello della contribuente e in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso originario. Spese compensate.