CTR Sicilia – Sentenza n. 3719 del 27 settembre 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento,la curatela fallimentare, in persona del curatore fallimentare aw. GD, della Società CMO s.rl. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VM impugnava la cartella di pagamento n. XXX ed il ruolo in essa contenuto ,avente per oggetto debiti di natura tributaria sorti precedentemente alla dichiarazione di fallimento.

La predetta cartella di pagamento ha ad oggetto il ruolo straordinario n. XXX derivata dagli avvisi di accertamento XXX emessi dall’Agenzia delle entrate e resisi definitivi per mancata opposizione e notificati alla Società CMO s.r.l. in liquidazione. La parte ricorrente eccepiva le seguenti censure:

– Nullità della cartella di pagamento perché intestata alla Società CMO s.r.l. con sede in XXXXXXXXXXXXXX,e non alla persona del curatore fallimentare;

– Nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento propedeutici alla stessa;

– Nullità della cartella, per carenza di motivazione con particolare riguardo ai requisiti per l’iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 11,comma 3 e 15 bis del d.p.r. n.602 /73;

– Nullità della cartella per mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato consegnato al concessionario;

– Nullità della cartella per la mancata sottoscrizione del rappresentante del concessionario;

In ragione di quanto esposto chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento e del ruolo

Con memoria di costituzione in giudizio del 16.7.2013, l’Agenzia delle entrate- di Agrigento confermava la piena legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Con memoria di costituzione in giudizio del 15.7.2013 l’Equitalia Sud s.p.a. confermava la piena validità ed efficacia del ruolo e della cartella .

Con sentenza n.263/07/2015 del 31.11.2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello L’Agenzia delle Entrate, entrando nel merito della sentenza impugnata, contestandone puntualmente tutti i passaggi.

Allo stesso modo si è costituito in giudizio con controdeduzioni Equitalia Sud spa,

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’udienza del 20 luglio 2017 la causa, vista la sua complessità è stata posta in riserva. In data odierna la riserva viene sciolta.

Secondo i Giudici di prime cure “La cartella formatasi in epoca successiva al fallimento doveva indicare quale destinataria la società assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore che rappresenta l’unico soggetto legittimato ad impugnare l’atto.

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto in quanto l’atto emesso dopo la sentenza di fallimento, non contiene l’indicazione del nominativo del curatore fallimentare che subentra ad ogni effetto al soggetto fallito.

Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, alla luce dei principi fissati dalla legge fallimentare art.42, 43 e 44 “la dichiarazione di fallimento non comporta il venire meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare, pertanto mentre gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l’impresa assoggetta alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa II curatore. (Cass.n,128903 del 2007,1114894 del 2008 e n.2803 del 2010.”

Tesi questa che si condivide, ma che non tiene conto della data in cui è stato dichiarato il fallimento né della data in cui è stato formato il ruolo.

Risulta infatti che il fallimento della CMO s.r.l. è stato dichiarato il 19-20/12/2012; Il ruolo è stato formato e validato il 27/2/2012 (in data precedente la dichiarazione di fallimento)

La cartella esattoriale è stata formata il 12/04/2012 (in data precedente la dichiarazione di fallimento)

Ne consegue che gli atti tributari essendo stati formati in data precedente la dichiarazione di fallimento, sono stati correttamente intestati alla società contribuente e notificati al curatore fallimentare che al momento della notifica ne aveva la legale rappresentanza.

In ordine alla mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato consegnato al Concessionario, si eccepisce che la società ha impugnato l’estratto di ruolo e non la cartella esattoriale. Estratto di ruolo che non contiene tutte le informazioni indicate nella cartella. Ad ogni buon conto l’Ufficio ha allegato una copia delle informazioni dalle quali risulta che l’iscrizione a ruolo è stata validata il 27.2.2012, il ruolo é stato consegnato all’Agente della riscossione il 10.4.2012

Circa la mancata sottoscrizione della cartella a pena di invalidità, si osserva che è sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l’autorità di provenienza.

Tra l’altro la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, deve essere “redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” e contenere “l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla ” notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.

Né l’art. 25 D.P.R. 602 del 1973, né i richiamati modelli di cartella di pagamento, prevedono la sottoscrizione della cartella, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l’individuazione della provenienza del documento.

Secondo la suprema Corte di cassazione “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n. 4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 e da ultimo Cass nn. 1644 e 13747 del 2013).

Inoltre, che la cartella di pagamento, pur riproducendo pedissequamente il ruolo, è atto diverso e distinto da quest’ultimo.

Pertanto, anche sotto tale profilo, essa va esente dall’obbligo di sottoscrizione.

L’art. 3 del D.lgs 39/93, poi, prevede che gli atti amministrativi, predisposti tramite sistemi informatici, sono validi se la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile, incontestabilmente contenuta nella cartella in oggetto.

La complessità della materia e la sua controversa interpretazione esimono dalla condanna alle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez.1 in riforma della sentenza n.263/07/2015 accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.