CTR Piemonte – Sentenza n. 957 del 19 settembre 2019

CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello tempestivamente notificato il legale rappresentante di (omissis) s.r.l. impugnava la sentenza della CTP di Cuneo n. 307/18 pronunciata in data 16.7.2018 e depositata in data 12.11.2018 ed analiticamente riportata nell’intestazione della presente sentenza e riguardante un ricorso avverso la cartella di pagamento relativa ad IRES 2011 per l’importo di euro 110.640,19 (a sua volta analiticamente riportata nell’intestazione della sentenza oggetto del presente gravame)

L’appellante si costituiva in giudizio in data 13.5.2019.

Il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione) si costituiva in giudizio in data 2.7.2019.

All’odierna udienza, sentite le parti comparse, la causa veniva riservata per la decisione.

LA SENTENZA APPELLATA

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente (basato unicamente sula asserita nullità della notifica della cartella in quanto notificata nel formato pdf anziché in quello, richiesto dalla normativa, p7m.) ritenendo legittima la notifica stessa, se non altro ex art. 156 comma 3 c.p.p. per sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dalla rituale proposizione del ricorso., aggiungendo che le asserita problematiche integrerebbero al più una mena irregolarità ma non una nullità o addirittura inesistenza della notifica.

RICHIESTE DELLE PARTI

Parte Appellante chiedeva la riforma della decisione impugnata (e conseguentemente l’annullamento) per i seguenti motivi:

Nullità inesistenza della notifica della cartella effettuata tramite PEC ex D Lgs 179/16. In particolare il ricorrente escluso che la cartella notificata sia una copia o immagine (scannerizzata) di documento analogico/cartaceo, afferma che trattasi, al più dí “duplicato informatico” o “copia informatica dì documento informatico” destinato alla notifica che, ex art. 23 bis del D Lgs, 82/05, come duplicato o copia informatica, hanno lo stesso valore giuridico e la stessa efficacia dell’originale solo con attestazione di conformità. L’art. 71 del D. Lgs 82/05 detta poi le regole tecniche per detti documenti informatici ed il DPCM 18.11.2014 specifica l’art. 71 disponendo che debbano essere utilizzati formati idonei a garantire la conformità all’originale indicati nell’allegato 2. Detto allegato menziona il formato PDF/A nella versione 1.7 (sotto formato del PDF con standard di sicurezza ISO —peraltro tale sotto formato è quello imposto al contribuente per I trasmissioni di allegati all’Agenzia delle Entrate ed alla camera di Commercio);

Nel caso di specie l’atto impugnato è stato allegato non in formato PDF signed o P7M e neppure con attestazione di conformità e dunque la notifica deve considerarsi inesistente o nulla (come confermato anche da sentenze di CTP richiamate).

Parte Appellata chiedeva il rigetto dell’appello (e conseguentemente l’annullamento conferma dell’atto impugnato) per i seguenti motivi:

In relazione alla doglianza relativa al vizio di notifica e formato dell’allegato sosteneva la piena Legittimità della notifica a mezzo PEC ex art. 26 DPR 602/73 (come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione) nonchè dell’invio della cartella in file PDF citando all’uopo pronunce conformi di altre Commissioni Provinciali (sul presupposto comunque della non modificabilità del formato utilizzato) ed anche della suprema Corte di Cassazione.

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

L’appello è infondato e deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Come anticipato l’unico di motivo di appello attiene alla natura informatica del file/documento informatico riproducente “l’atto impugnato questa commissione ritiene la doglianza priva di pregio.

Non si nasconde questa Commissione che la questione abbia trovato, nelle decisioni di merito contrastanti e divergenti, ma ritiene che la notifica sia pienamente valida.

Da un lato è pacifica la legittimità della notifica a mezzo PEC (come anche confermato dall’Ordinanza della II sez civ del 28:11.2017 n. 28399) operata ad un soggetto, come il ricorrente, che per legge deve essere dotato di detto strumento,

La circostanza poi che il ricorrente abbia esperito ricorso avverso l’atto oggetto di contestazione documenta in modo pacifico che, in ogni caso, la notifica abbia raggiunto il proprio scopo, sanando in tal senso ogni eventuale nullità.

Parimenti legittimo l’invio del documento nel formato PDF.

La fonte normativa dell’obbligo dell’utilizzo del formato P7M è infatti ” l’art. 12 del provvedimento DGSIA del 25.12.2015 emesso ai sensi dell’art. 11 DM Giustizia del 21.2.2011 n. 44.

Tale disposizione invero ammette come legittimamente utilizzabile sia il formato PAdES-BES o PAdES part 3 ossia PDF/A sia quello CAdES-BES (ossia P7M).

Tale ultimo formato assolve alla duplice esigenza di garantire la provenienza certa del documento, tramite l’apposizione della firma digitale e di assicurare l’immodificabilità dello stesso, tramite l’impossibilità di cambiare il testo dell’atto con programmi di scrittura. Tale immodificabiilità non +è infatti assicurata dai file con estensione diversa dal PDF (ed in primis dai files word).

Il formato PDF — ed in questo senso anche il PDF/A (quello di cui qui si controverte) assicura comunque tali due esigenze, con la conseguenza che l’indicazione p/m deve considerarsi esemplificativa e non esclusiva, esaustiva e tassativa dei formati da utilizzare rispetto ai file non nativi PDF.

In altri termini’ la certezza della provenienza e la non modificabilità del testo “nativo PDF” è assicurata anche dai file PDF/A e non solo P7M e la scelta di utilizzare un file di formato diverso da questo (sebbene abbia consentito di sollevare la presente eccezione) deve ritenersi una scelta che non comporta l’impossibilità di ritenere validamente formato ed emesso l’atto nonché proveniente dal soggetto che ha effettuato la notifica.

Il fatto che il file PDF sia astrattamente e tecnicamente (dal punto ‘di vista informatico) sconosciuto nel suo autore e modificabile da chiunque non comporta che, nel caso specifico, ciò sia successo (o comunque vi è il fondato dubbio che-possa essere successo).

Anzi, nel caso di specie, non vi sono dubbi a riguardo, essendo evidente che l’atto impugnato sia stato formato dall’agente della riscossione non sia stato in alcun modo modificato rispetto all’originale.

Un astratto. pericolo non integra cioè automaticamente un concreto danno ed il ricorrente non ha nemmeno portato elementi indicativi che dal pericolo astratto si sia quantomeno passati ad un pericolo concreto (di non provenienza certa del file impugnato o di sua modifica anche solo fortuita).

Peraltro un simile principio è stato affermato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite con la decisione del 27 febbraio — 27 aprile 2018, n. 10266 che ha affermato, nell’ambito di una dettagliata decisione che non è dato rilevare alcuna violazione di norme di diritto interne e/o Euro — unitarie, laddove i rilievi del collegio rimettente hanno riguardo a modalità di firma digitale, invece, egualmente ‘ammesse dall’ordinamento, nazionale ed Euro-unitario, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” enunciando il seguente principio di diritto: “Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le finte digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf’, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.

Suddetta decisione è stata confermata anche da successive pronunce tra le quali si segnala l’ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019 che ha affermato che per gli atti dell’agente della riscossione, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sonò entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “.pdf”.

Deve, peraltro; rilevarsi come il contribuente ricorrente, nel caso di specie, non abbia dimostrato, come era suo obbligo fare in base al generale principio dell’onere della prova, che, nel caso in esame, si trattasse di un file pdf non di tipo PAdES (e dunque modificabile).

Per quanto attiene poi alla mancata sottoscrizione dell’atto, come nel caso del documento cartaceo, può al più trattarsi di irregolarità non inficiante la legittimità e validità dell’atto (non vi è infatti motivo per richiedere nel formato digitale una sottoscrizione non prevista comunque a pena di nullità nel formato cartaceo).

Ricorrono nel caso di specie giusti motivi (in particolare l’evidenziato contrasto giurisprudenziale) per compensare interamente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l’appello.

Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.