CTR Lazio – Sentenza n. 6095 del 17 ottobre 2016

SENTENZA

– sull’appello n. 217/2016

depositato il 13/01/2016

– avverso la sentenza n. 11883/2015 Sez. 53 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.

difeso da:

(…)

proposto dall’appellante:

(…)

difeso da:

(…)

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-ALTRO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1183/53/15 depositata, in data 1 giugno 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ha dichiarato:

1) inammissibile per tardività il ricorso notificato, in data 6 giugno 2014, da (…) in violazione del termine di sessanta giorni decorrente dal 14 febbraio 2014, data in cui il contribuente aveva presentato ad Equitalia Sud istanza di cancellazione dell’ipoteca iscritta, in data 1 giugno 2009, sull’immobile sito in (…), a garanzia dell’importo di Euro 16.930,60 (di cui Euro 8.465,30 per capitale);

2) ha compensato le spese di lite.

Il ricorrente, a fondamento del ricorso, aveva dedotto l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, mai comunicata al contribuente autorizzato per di più dal Concessionario al pagamento rateale dell’importo dovuto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che, dedotta la mancata notificazione della iscrizione ipotecaria stante l’irrilevanza della conoscenza “aliunde” dell’atto da parte del contribuente, ha chiesto, in totale riforma dell’atto, la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria in difetto del presupposto impositivo. Si è costituita Equitalia Sud che, reiterata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza del 28 settembre 2016, la Commissione, presenti le parti, ha accolto l’appello, annullando l’atto di iscrizione ipotecaria impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L’appello è fondato.

Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo così l’eccezione sollevata “in limine” da Equitalia Sud di tardività del ricorso sull’assunto erroneo che il “dies a quo” per il computo dei sessanta giorni ex art. 21 D.lgs n. 546/92 dovesse essere fissato non dalla data di conoscenza legale dell’atto, ma dalla data del 14 febbraio 2014, data in cui il contribuente aveva presentato ad Equitalia Sud Concessionario per la riscossione istanza di cancellazione dell’ipoteca iscritta, in data 1 giugno 2009, sull’immobile sito in (…), dimostrando così l’avvenuta conoscenza di fatto dell’atto impugnato.

Il motivo è fondato.

Invero sul punto è appena il caso di rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di contenzioso tributario, dall’art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, nonché dagli artt. 19 e 21 del vigente D.Lgs. n. 546 del 1992 emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notificazione dell’atto, in mancanza della quale l’interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell’Amministrazione attraverso l’impugnazione degli atti successivi a quello non notificato. Non è quindi consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perché quello che conta è solo la conoscenza legale dell’atto, che stante il tenore letterale delle norme può derivare soltanto dalla sua notificazione (cfr. Cass. n. 9891/2001)”.

Nel caso di specie, è pacifico in atti che Equitalia Sud non ha mai notificato l’ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari numero generale (…), numero particolare 20667 del 1 giugno 2009 a garanzia del pagamento dell’importo di Euro 16.930,60 a carico dell’appellante sull’immobile sito in (…), censito nel NCEU foglio (…) (v. allegato 1 fasc. appellante I grado) si che il ricorso proposto da è ammissibile in assenza della comunicazione dell’atto impugnato, lesivo della sfera giuridica del contribuente che ha diritto alla preventiva comunicazione dell’atto da parte del Concessionario (cfr. Cass. Sez. UU. 19667/2014).

Nel merito, la difesa di Equitalia Sud ha rinunciato alle eccezioni sollevate in prime cure ex art. 346 c.p.c. in quanto nella comparsa di costituzione depositata il 24 marzo 2016 non ha riproposto le predette eccezioni il che comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento dell’atto impugnato con il conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1, con esonero di ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della predetta ipoteca con spese a carico di esso Concessionario.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione, in accoglimento dell’appello di (…), in riforma della sentenza impugnata, annulla l’iscrizione ipotecaria di cui sopra.

Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dell’appello proposto da (…), in riforma della sentenza impugnata, annulla l’atto impugnato e ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari numero generale (…), numero particolare (…) del 1 giugno 2009 di cui in premessa.

Condanna l’appellato al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di lite del presente grado liquidate nell’importo di Euro 800,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.