CTP Milano – Sentenza n. 7262 del 26 settembre 2016

SENTENZA

– sul ricorso n. 125/2016 spedito li 23/12/2015

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2001

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2002

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2003

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2004

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2005

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2007

– avverso INTIM. PAGAMENT n. (omissis) TARSU/TIA 2008

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da: RUCCIA AW.GIANCARLO VIA VENINI 38/2 20100 MILANO

proposto dal ricorrente: OMISSIS

difeso da: OMISSIS

terzi chiamati In causa: COMUNE DI TRIBIANO

VIA PALAZZO MUNICIPALE 1 20067 TRIBIANO MI

Con ricorso notificato in data 9.12.2015 la ricorrente OMISSIS impugnava l’intimazione di pagamento n. 068 2015 90700385 51/000, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in data 23.10.2015, dell’importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 162.390,32 limitatamente alla contestazione del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali aventi ad oggetto la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) relativa agli anni dal 2001 al 2008.

La società ricorrente eccepiva: a) la nullità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata; b) l’omessa notifica della cartelle di pagamento sottostanti l’atto; c) l’illegittimità della notifica delle predette cartelle in quanto eseguite direttamente dalla concessionaria a mezzo posta; d) l’intervenuta prescrizione del credito azionato; e) il difetto di motivazione dell’opposta intimazione di pagamento e l’omessa allegazione delle cartelle esattoriali ad essa prodromiche; f) l’illegittimità della pretesa erariale in quanto il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sino all’anno 2009 non era stato posto in essere dal Comune di Tribiano. Dal 2010 (e, pertanto, dalla istituzione del servizio), peraltro, la ricorrente aveva sempre pagato la tassa di smaltimento dei rifiuti. Chiedeva, pertanto, la società ricorrente dì accertarsi la nullità delle notifica dell’atto impugnato, di dichiararsi, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto di credito sotteso, nel merito, di dichiararsi non dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2001 al 2008 per la mancata attivazione del corrispondente servizio e, comunque, in ottemperanza alla sentenza n. 11/12/00 emessa in data 14.2.2010 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano relativa ad una analoga controversia tra la medesima società ed il Comune di Tribiano, Da ultimo, chiedeva di dichiararsi comunque non dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulle superfici produttive di rifiuti speciali (imballaggi terziari).

Si costitutiva il Comune di Tribiano che deduceva come tutte le cartelle per esattoriali emesse per gli anni successivi al 1998 fossero state impugnate dalla ricorrente …… ed che tali ricorsi erano stati tutti disattesi. Su tali cartelle, pertanto, si era formato il giudicato e, quindi, il titolo della pretesa tributaria azionata non erano più gli atti, ma le sentenze che ne avevano confermato la legittimità, pronunciandosi sul rapporto. Deduceva, inoltre, che, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 507/93, “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti… ” e che, pertanto, il legislatore considera nella determinazione della superficie tassabile quelle parti in cui si si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, ma solo ai fini della concessione di una riduzione dell’imposta. Tale esclusione è, tuttavia, subordinata alla presentazione, nella specie insussistente, di una denuncia di inizio occupazione. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all’agente della riscossione, di dichiarare la inammissibilità del ricorso e, comunque, di rigettarlo, in quanto infondato.

Si costituiva anche Equitalia deducendo la piena legittimità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certifica e rilevando che, comunque, la stessa doveva intendersi sanata per effetto della tempestiva proposizione dell’avverso ricorso. Deduceva di aver regolarmente notificato, nei termini e nei modi di legge, le cartelle di pagamento n. 06820060010623046000 (relativa alla Tarsu per il 2003) e n. 068200802725213264000 (relativa alla Tarsu per il 2007) sottostanti l’avviso di pagamento e che la notifica da parte della società concessionaria può essere legittimamente eseguita a mezzo del sistema postale. Tali cartelle di pagamento non erano state tempestivamente opposte e, pertanto, erano divenute definitive. La prescrizione era decennale e, pertanto, non era maturata. Nessun vìzio dì motivazione, né di mancata allegazione degli atti presupposti era ravvisabile in quanto l’intimazione di pagamento non soggiace a particolari requisiti di forma e contenuto. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’avverso ricorso.

Nella memoria di replica depositata in data 29.4.2016 la parte ricorrente deduceva che le sentenze prodotte dal comune di Tribiano non avevano statuito che la tassa di smaltimento di rifiuti fosse dovuta per gli anni di competenza in quanto le sentenze relative agli anni 2006 e 2007 e 2009 avevano statuito solo la inammissibilità del ricorso. Ribadiva che il servizio di raccolta dei rifiuti era stato istituito solo dal 2009 e che la fondatezza del ricorso derivava dal divieto, vigente negli anni interessati, di immissione dei rifiuti da imballaggio terziario nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

All’udienza di discussione del giorno 13.5.2016 la Commissione, sentite le parti, provvedeva a deliberare in camera dì consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.

Secondo una consolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazìone delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (ex plurimis: Cass., sez. V, 28.7.2015, n. 15957, Rv. 636113).

L’adesione a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, se induce a ritenere ammissibile la impugnativa proposta avverso la intimazione di pagamento, ancorché la stessa non sia contemplata nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non consente di riaprire i termini per sindacare atti della amministrazione fiscale espressivi di pretese già cristallizzate per mancata tempestiva impugnazione nei termini di rito o, per converso, coperte dal giudicato.

Posto che l’atto di cui si controverte (una sorta di sollecito inviato al contribuente) non integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quelle originarie, portate dalle cartelle esattoriali indicate in dettaglio, lo stesso può essere impugnato solo per vizi propri e non per quelli, asseriti, delle cartelle sottese.

La parte ricorrente deduce di non aver avuto ricevuto le cartelle esattoriali indicate nell’atto di intimazione impugnato, ma tale doglianza si rivela assolutamente infondata.

Equitalia Nord ha prodotto in giudizio, all’atto della costituzione, copie dell’avviso di ricevimento delle raccomandate inviate relativamente alla cartella esattoriale n. 06820060010623046000 (regolarmente notificata in data 24.2.2006 ed afferente all’anno 2003) e n. 06820080275213264000 (regolarmente notificata in data 18.7.2008 ed afferente all’anno 2007).

Il Comune di Tribiano ha prodotto numerose sentenze dalle quali risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento che lamenta di non aver ricevuto.

La sentenza n. 122/11 emessa in data 8.3.2011 dalla Commissione Provinciale di Milano ha respinto il ricorso interposto dalla ….. avverso l’avviso di pagamento della TARSU) per il 2006 e 2007.

La sentenza n. 182/12 emessa in data 22.10.2012 dalla Commissione Provinciale di Milano ha respinto il ricorso interposto dalla ….. avverso la cartella di pagamento della TARSU per il 2009.

La sentenza n. 185/12 emessa in data 22.10.2012 dalla Commissione Provinciale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla ….. avverso i’awiso di pagamento della TARSU per il 2010 e nel corpo motivazionale della stessa si fa pacificamente riferimento alla avvenuta emissione della cartella di pagamento per la annualità del 2009.

II Comune di Tribiano ha, altresì, documentato che la parte ricorrente ha provveduto a porre in essere pagamenti parziali (che, pertanto, dimostrano la avvenuta conoscenza della pretesa impositiva) con riferimento alla T.A.R.S.U. per gli anni 2002, 2003, 2006 e 2007. Alla memoria di costituzione del Comune dì Tribiano sono anche allegate due istanze di autotutela formulate dalla parte ricorrente che riguardano il pagamento della T.A.R.S.U. relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e che ulteriormente dimostrano la avvenuta ricezione (o per lo meno la cognizione) delle cartelle esattoriali relative a tali periodi dì imposta.

Tali inequivoche risultanze documentali dimostrano come tutte le cartelle di pagamento indicate nell’atto di intimazione impugnato siano state ritualmente notificate alla ricorrente ed in epoca ampiamente anteriore alla presentazione della notifica dell’intimazione impugnata e, pertanto, come tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali ed alla fondatezza della pretesa impositiva vantata dal Comune di Tribiano siano inammissibili in quanto dedotte tardivamente in tale sede (se non già coperte dal giudicato),

Parimenti infondate sì rilevano nel merito le censure articolate avverso la intimazione di pagamento impugnata.

Assolutamente infondata è, infatti, la eccezione relativa alla nullità della notifica dell’intimazione di pagamento a mezzo della posta elettronica certificata.

L’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata:

– dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; oppure

– mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, notificata in plico chiuso.

Pur prescindendo dalle previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, deve rilevarsi che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, la L. 122 del 2010 ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 26 D.P.R. 602/1973, che stabilisce: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile”. La notifica dell’intimazione di pagamento secondo forme ammesse dal legislatore per la cartella di pagamento è, pertanto, pienamente legittima.

Parimenti è integralmente infondata l’eccezione formulata relativamente al dedotto difetto di motivazione dell’opposta intimazione di pagamento ed all’omessa allegazione delle cartelle esattoriali ad essa prodromiche

L’avviso di intimazione è, infatti, un atto a natura vincolata, in quanto, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze” e nessuna disposizione prevede che lo stesso debba essere adeguatamente motivato. Nel caso di specie, peraltro, l’avviso di intimazione impugnato fa espresso riferimento alle cartelle di pagamento regolarmente notificate e, pertanto, note al ricorrente. Il contribuente, pertanto, è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta, peraltro pienamente conforme al paradigma di legge, e non è stato neppure allegato un pregiudizio patito effettivamente (secondo le indicazioni metodologiche espresse da Cass., Sez. V, 31.01.2013, n. 2373, Rv. 625187).

Assolutamente infondata si rivela, da ultimo, anche la doglianze relativa alla mancata allegazione delle cartelle esattoriali ad essa prodromiche, atteso che tale obbligo non è ravvisabile in alcuna norma di legge. Nel caso di specie, peraltro, le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e, pertanto, integralmente note alla parte ricorrente.

Parimenti infondata si rivela la eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente. Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale, infatti, la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni ed in sostanziale conformità a quanto previsto dall’art. 2953 c.c., è soggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c. (Cass., Sez. L, 15 marzo 2016, n. 5060, Rv. 639223).

Parimenti per i periodi di imposta sui quali si è formato il giudicato, il titolo della pretesa tributaria azionata non deve essere più ravvisato negli atti, ma nelle sentenze stesse e, pertanto, nessuna prescrizione della pretesa azionata dal Comune di Tribiano è intervenuta.

Alla stregua dì tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.

Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in €. 3.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore di ciascuna delle partì resistenti.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in €. 3.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti.