CTP Milano – Sentenza n. 3940 del 1 giugno 2017

SENTENZA

– sul ricorso n. 4783/2016

spedito il 15/07/2016

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorsi avverso cartella di pagamento -Ires -Iva -anno 2012 e contro preavviso di fermo amministrativo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente presentava ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ex art. 36 bis DPR 600/1973 per Ires e Iva in seguito ai controlli automatizzati effettuati sulla dichiarazione Mod. Unico/2013 anno di imposta 2012.

Il contribuente eccepisce la nullità della cartella per i seguenti motivi:

1- Violazione degli artt.12 comma 4 DPR n. 602/73 e 21-septies L. n. 241/1990 per mancata sottoscrizione del ruolo da cui promana la cartella di pagamento;

2- per la omessa notifica dell’avviso bonario;

3- violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 L. 212/2000; eccesso di potere per arbitrarietà. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale cooperazione tra amministrazione e contribuente. Mancata notifica avviso bonario.

4- Nullità per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

5- Nullità per mancata indicazione consegna ruolo all’esattore.

6- Nullità per difetto di motivazione in violazione agli artt. 7 comma 1 L. 212/2000 e 17 L. 241/1990 nonché art. 24 Costituzione.

7- Omessa indicazione dei presupposti di fatto e diritto della pretesa fiscale.

8- Omessa allegazione dell’atto cui fa riferimento nella parte motiva

IN ORDINE ALLA PRETESA ICI 2008 e TARSU 2011:

9- Inesistenza, illegittimità e nullità della cartella lamenta che la cartella non è stata preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità e di avere richiesto la rimessione in termini ai fini della possibilità di poter versare oltre alle imposte dovute le sanzioni in misura ridotta.

10- Nullità della Cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata.

11- Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi

12- Illegittimità della cartella nella parte in cui sono state addebitate spese aggiuntive a titolo di aggio.

Chiedeva quindi, previa sospensione dell’atto impugnato, richiesto al Presidente ex art. 47 co. 3 D.Lgs. 546/92, accogliersi il ricorso e dichiarare nulla , inesistente e/o illegittima la cartella di pagamento impugnata, ordinarsi la cancellazione del ruolo e condannare alle spese.

Il contribuente allegava solo copia della cartella impugnata.

Si costituiva (…) ora (…) producendo copiosa documentazione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Faceva poi presente che oltre le numerose eccezioni il contribuente nulla diceva in ordine alla esistenza del credito che non contestava nel suo ammontare, riconoscendolo così ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

Affermava essere legittima la notifica via Pec e contestava la eccepita inesistenza della notifica e quanto alla legittimità della motivazione della cartella di pagamento sostiene che la stessa è stata formata dall’agente della riscossione sulla scorta dei contenuti trasmessi e ricevuti dalla Amministrazione finanziaria e la causale è stata correttamente riportata come indicata dall’ente creditore.

Fa poi presente di essere legittimato a contraddire esclusivamente in ordine alle censure mosse dall’opponente su vizi della attività di riscossione e non in materia di motivazione della cartella. Ribadisce poi la legittimità degli interessi esposti in cartella in quanto nessuna norma prescrive al indicazione dei conteggi degli interessi di mora nella cartella di pagamento, né aliquote di imposta o tassi di interesse o simili.

Comunque il tasso di interesse e il tasso di mora successivo alla formazione del ruolo sono calcolati con apposito atto normativo e cioè con decreto del ministero finanze a norma dell’art. 30 DPR 602/73 come modificato dalla L. 46/99 attualmente dal 27/4/16 sono stabiliti si tasso del 4,1% annuo.

Ribadisce altresì la legittimità degli oneri di esazione o aggio di riscossione. Interveniva in giudizio ex art. 14 D.Lgs. 546/92 anche l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, contestando le eccezioni del contribuente ed in particolare sulla pretesa violazione dell’art. 12 co.4 DPR 602/73 afferma che quello richiesto ex lege a pena di nullità della cartella non è la indicazione della sottoscrizione del ruolo, ma la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo , informazione presente nell’atto impugnato. Contesta la necessità di un atto preventivo in quanto la cartella si fonda sull’esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis/54 bis del DPR 5600/73, portando in re ipsa la motivazione che si presume carente in quanto cartella emessa sulla base di una iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo dei dati fomiti dallo stesso contribuente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Il contribuente presentava successivamente ricorso avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo notificato in data 14.09.2016 per la somma di euro 48.075,89 per un debito relativo a tre cartelle di pagamento. Il contribuente eccepisce la nullità dell’atto per i seguenti motivi:

13- Nullità della notifica a mezzo pec;

14- Violazione dell’art. 86 co. 2 del DPR 602/73 per avere (…) assoggettato a fermo l’autovettura bene strumentale della società.

15- Violazione ed errata applicazione dell’art. 86 co. 2 del DPR 602/73 eccesso di potere illegittimità ed illiceità di comportamento dei resistenti ognuno per le rispettive competenze;

16- Violazione della legge 441/90 e/o art. 19 D.Lgs 564/92 e art. 24 Costituzione;

17- violazione art. 7 L. 212/2000, tutela del contribuente;

18- Violazione e falsa applicazione art. 4 DM 503/98 in combinato disposto con l’art. 26 DPR 602/73 e succ. modif. Violazione di legge, eccesso di potere e disparità di trattamento.

Faceva presente di avere pagato due delle tre cartelle poste a base del fermo amministrativo e concludeva chiedendo, previa sospensione, accogliersi il ricorso e dichiarare nulla, inesistente e/o illegittimo il preavviso impugnato.

Anche in questo ricorso rubricato al NR 6325/2016 si costituiva (…) ora (…) deducendo la infondatezza del ricorso, e ribadendo che il preavviso di fermo impugnato si basa su cartelle di pagamento legittime e che il contribuente non formula alcuna censura in ordine alla inesistenza del debito, né in ordine alla sua entità. Riconosce che nelle more e successivamente alla notifica del preavviso di fermo sono intervenuti due pagamenti di euro 314,59 e 268,53 così che nessuna valida obiezione può muoversi al contenuto dell’atto formatosi prima dei pagamenti e che la procedura di fermo è legittimamente attivata in presenza di debiti iscritti a ruolo.

Concludeva poi chiedendo la riunione del presente ricorso con quello avente il NRG 4783/2016 ed il rigetto delle domande con vittoria di spese.

La Commissione respingeva la istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 47 D.L.gs 546/92 ed in particolare non sussistendo il pregiudizio di danno grave ed irreparabile.

Alla udienza di discussione erano presenti i rappresentanti delle parti che richiamavano gli argomenti dedotti nelle difese svolte e la Commissione preliminarmente disponeva la riunione dei ricorsi n. 4983/16 e 6325/16 per ragioni di connessione.

La Commissione esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue: Il decreto legislativo 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo, espressamente, all’art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC qualora destinatari degli atti di riscossione (…) siano professionisti ed imprese individuali o società.

L’uso della posta elettronica certificata comporta come conseguenza che il documento trasmesso via Pec non abbia forma cartacea ma digitale e si rende applicabile alla notifica eseguita a mezzo di posta elettronica certificata il principio dell’art. 3 DPR 11/2/2005 n. 68 che recita: “il documento informatico trasmesso in via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile ali ‘indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”-, ne consegue che all’esito della operazione tramite uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, non è possibile per il mittente negare di avere trasmesso il messaggio e gli allegati e il destinatario a sua volta non può contestare di averli ricevuti, come si evince dal combinato disposto dell’art. 6 co. 3 e dell’art. 9 co. 1 del DPR 68/2005.

In sintesi la prova della notifica telematica della cartella esattoriale può essere fornita dal concessionario attraverso la copia analogica della cartella e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all’originale di tale copia, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlt 82/2005) o se la conformità di esse (per quanto prive dell’attestazione) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, dlt 82/2005). La legge peraltro non prescrive in nessun caso che la cartella sia formata in origine come documento analogico o come documento informatico: anzi, la natura e le modalità di gestione telematica dei ruoli fanno ritenere piuttosto che la cartella “nasca” come documento informatico e che la stampa notificata nelle modalità tradizionali sia una mera riproduzione del documento nativamente informatico.

Né è prescritta alcuna firma dell’esattore sulla cartella, come ha peraltro affermato la Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 4757 del 27/02/2009: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.

In altri termini, è sufficiente che il “documento” cartella esattoriale sia conforme al modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, con provvedimento del 2/4/2014) e che l’atto stesso sia inequivocabilmente riferibile al concessionario per la riscossione. La cartella contiene quindi i riferimenti ai dati del ruolo, e contiene anche, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella (art. 36, comma 4-ter, Decreto-legge del 31/12/2007 n. 248).

L’art. 23 comma 2 della normativa generale dettata in materia dal Codice dell’Amministrazione Digitale, stabilisce che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”: in altri termini, in difetto di contestazione della conformità della copia analogica dei documenti informatici da parte del contribuente, deve ritenersi validamente fornita la prova della notifica a mezzo pec della cartella esattoriale attraverso la produzione delle “stampe” delle ricevute pec di accettazione e di avvenuta consegna.

Appare pertanto evidente la piena ritualità della forma adottata da (…) nel notificare la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, e portata a conoscenza della ricorrente con l’utilizzo della posta elettronica certificata e se anche dovesse ravvedersi una irregolarità, non ne potrebbe comunque conseguire la inesistenza dell’atto ma tutt’al più un vizio di nullità, sanato dal raggiungimento dello scopo , come da previsione dell’art. 156 terzo comma c.p.c. in quanto la ricorrente ha proposto tempestivo ricorso dimostrando di avere avuto effettiva conoscenza dell’atto.

Infondata appare anche la eccezione di mancata notifica degli atti prodromici del fermo amministrativo, poiché la Suprema Corte afferma in proposito con la sentenza n. 26052 del 5/12/2011 che non è necessario l’invio di un avviso ex art. 50 DPR 602/73 in relazione alla notifica del preavviso di fermo amministrativo a mente dell’art. 86 del citato decreto; la documentazione versata in atti dall'(…) attesta che è stato notificato al contribuente preavviso di fermo amministrativo e il dettaglio degli importi dovuti. Quanto invece alla cartella di pagamento la stessa è stata emessa su un ruolo fondato sull’esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPr 600/73 e l’art. 6 dello statuto del contribuente non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo nei casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis. (tra le altre Cass. n.1306 del 26/01/2015 e n. 15584/2014)

Neppure è ipotizzabile la eccepita nullità della cartella per carenza di motivazione in quanto l’obbligo generale di motivazione degli atti della PA consiste nel rendere edotto il contribuente delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’atto al fine di consentirgli l’esercizio del proprio diritto di difesa.

La Cassazione ha infatti stabilito che è limitata l’esigenza di motivazione nel caso di cartella esattoriale emessa sulla base di una iscrizione a ruolo conseguente ad un mero controllo formale dei dati forniti dallo stesso contribuente, come nel caso in esame. Da respingersi la lamentale in ordine alla mancata indicazione degli interessi e degli aggi poiché nessuna norma prescrive al indicazione dei conteggi degli interessi di mora nella cartella di pagamento, né aliquote di imposta o tassi di interesse o simili.

Come esposto dall'(…) il tasso di interesse e il tasso di mora successivo alla formazione del ruolo sono calcolati con apposito atto normativo e cioè con decreto del ministero finanze a norma dell’art. 30 DPR 602/73 come modificato dalla L. 46/99 attualmente dal 27/4/16 sono stabiliti si tasso del 4,1% annuo.

Pretestuose e prive di pregio appaiono anche le ulteriori contestazioni mosse dal contribuente che nulla produce e dice in ordine alla non debenza dei tributi iscritti, né alla loro entità.

I ricorsi riuniti vanno pertanto respinti e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'(…) delle spese liquidate in euro 2.000,00 nonché in favore di (…) liquidate in euro 3.000,00 oltre Cpa e Iva.

Così deciso in Milano il 16 gennaio 2017.