CTP Milano – Sentenza n. 3023 del 26 aprile 2017

SENTENZA

Sul ricorso n. 8183/2015 depositato il 11/11/2015 avverso cartella di pagamento n. -2011

contro

Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano

avverso cartella di pagamento n. -2011

contro

Ag. Riscossione Milano Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.

Difeso da

Proposto dal ricorrente

Difeso da

MOTIVI DELLA DECISIONE

di seguito il ricorrente o il contribuente), con atto depositato il 11 novembre 2015, ha proposto ricorso per l’annullamento della cartella esattoriale n. …… messa da Equitalia Nord s.p.a. (di seguito: Equitalia) su ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – relativo a IRPEF, imposta sostitutiva rivalutazione TFR ed accessori.

* A sostegno del ricorso Cov Trasporti deduce:

1. nullità e/o illegittimità della cartella impugnata per essere indicato quale responsabile del procedimento il sig.ra …… privo del potere di firma ai sensi e per gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 37 del 2015;

2. nullità della notificazione, avvenuta a mezzo PEC, della cartella impugnata in assenza della firma digitale dell’atto notificato.

* Si è costituita in giudizio Equitalia depositando in data 16.09.2016 controdeduzioni con cui ha contestato in fatto ed in diritto i motivi del ricorso.

E’ intervenuta in giudizio l’Agenzia delle Entrate DPII di Milano, mediante deposito di apposito atto in data 09.06.2016, con cui ha contestato in fatto ed in diritto, per quanto di sua competenza, i motivi del ricorso.

* Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente. Va premesso che Equitalia ha svolto deduzioni in ordine alla certezza della provenienza del messaggio di posta elettronica in cui si sostanzia la notificazione via PEC ed in ordine alla sottoscrizione della cartella esattoriale impugnata.

Tali deduzioni, tuttavia, sono inconferenti, atteso che, come si evince dal testo del ricorso, il motivo di impugnazione ha ad oggetto non già i temi sopra indicati ma la “firma digitale” dell’atto allegato al messaggio elettronico in cui si sostanzia la notificazione, “firma digitale” da intendere come conformità dell’atto notificato alla cartella emessa da Equitalia e provenienza di esso atto notificato dalla stessa Equitalia. E’ pacifico in fatto, perché risulta dai messaggi di notifica, che l’atto allegato è stato trasmesso in formato .PDF.

Ciò posto, questa Commissione Tributaria, in ordine ad identica eccezione, ha già statuito:

“… la decisione comporta una sintetica rassegna della norme che disciplinano la notificazione per posta elettronica delle cartelle di pagamento.

L’ art. 26, co, 2, DPR 602/1973, con riferimento alla notificazione delle cartelle avvenuta prima del 1° giugno 2016, consentiva la notificazione delle cartelle per posta elettronica certificata, con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge n. 3 del 2003″), senza l’applicazione dell’art. 149-bis c.p.c,

Come noto, il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della PEC inviata all’indirizzo digitale del destinatario, che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r., indipendentemente dall’effettiva conoscenza da parte del destinatario. Oggetto della notificazione è il c.d. documento informatico definito dall’art. 20, co. 1, D.Lgs. 82/2005 come ‘la memorizzazione su supporto informatico a la (sua) trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell’art. 71 (n.d.r. del D.Lgs. n. 82/2005)’.

Il successivo comma 1 bis prevede che ‘l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio … restando fermo quanto disposto dal comma 2’: comma 2 dell’art. 20 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l’identificazione del sottoscrittore, prevede che ‘il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dall’art. 21,co.2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche ni casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile’. Quanto, infine, alla disciplina della firma elettronica digitale l’art. 71, d.lgs. n. 82/2005 rinvia al DPCons. 22 febbraio 2013.

Tanto premesso, richiamando l’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602/1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella del documento, si notifica il documento informativo della cartella medesima.

Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il c.d. ‘.pdf.

Alla Commissione spetta, quindi, il compito delegatole dall’art, 20, co. 1-bis, d.lgs. 83/2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria.

Sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 20, co.2 e 71, d.lgs. 82/2005, ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf, senza l’estensione c.d. ‘.p7m\ non sia valida e di conseguenza renda illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato.

La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione ‘.p7m’ del file notificato, estensione che rappresenta al c.d. ‘busta crittografica’, che contiene al suo intemo il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell’Agenzia per l’Italia digitale). Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella” (CTP Milano, sez. I, sent. n. 1023 del 13.12.2016 dep. 3.2.2017).

A tale precedente, pienamente condiviso, questa Commissione intende dare continuità, con conseguente declaratoria di nullità della cartella notificata e della sua notificazione. Quanto alle spese di giudizio, nonostante la soccombenza dell’esattoria, considerata la novità e complessità della questione decisa, la Commissione ritiene conforme a giustizia disporne la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992,

ACCOGLIE

il ricorso e annulla l’atto impugnato. Spese compensate.