CTP La Spezia, Sez. I – Sentenza n. 420 del 09 ottobre 2017

Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato, la s.r.l. E. propone ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale come allegato alla comunicazione di posta elettronica ricevuta e certificata il 13.5.2016 e proveniente da Equitalia Nord S.p.a.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza di autenticità ed originalità della cartella impugnata, in quanto da considerarsi copia priva dei requisiti di legge essenziali (valida dichiarazione di conformità). Si duole anche del fatto che il file allegato alla comunicazione pervenuta via PEC possa considerarsi documento informatico in quanto non sottoscritto con la firma digitale richiesta, oltre che della validità del ruolo in quanto sottoscritto da soggetto privo dei poteri e non legittimato, nonché recante una pretesa tributaria non determinata né determinabile.

L’ufficio si è costituito in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.

Il ricorso è fondato.

Le cartelle esattoriali possono essere notificate a mezzo della posta elettronica certificata, con esclusione – secondo la disposizione vigente ratione temporis al momento di esecuzione della notifica di che trattasi – della disciplina prevista dell’art. 149 bis c.p.c., il che rendeva consentita unicamente la notificazione del documento informatico e non della copia informatica del documento emesso (per la differenza tra le due figure vedi la normativa dettata dal D.lgs. num. 82\2005 – artt. 20, 21 e 22). E’ incontestato che nel caso di specie quello che è stato notificato è un file in formato PDF e che si tratta di notificazione di una copia informatica di un documento analogico, vale a dire di un documento analogico, vale a dire di un documento cartaceo sottoposto a scansione.

L’art. 38 della legge 78/2010 ed il Dlgs. 159/2015 hanno introdotto la possibilità di notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali e previsto che a partire dal primo giugno 2016 tutte le notifiche di Equitalia dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che devono esserne forniti per legge, mentre, per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente.

La Commissione ritiene che, ai fini di una verifica in merito alla validità della notificazione, vada posta l’attenzione su quello che è stato effettivamente inviato alla parte ricorrente e cioè se sì tratti di una copia informatica dell’originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale o se si tratti della copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.a.d.

Trattandosi indubbiamente di una copia informatica di un documento analogico, fra l’altro priva di attestazione di conformità all’originale digitalmente sottoscritta da un funzionario a ciò abilitato, la cartella notificata non soddisfa i requisiti di autenticità e conformità prescritti dalla disciplina di settore in materia di documento informatico.

Ciò vale a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, vi sia contestazione da parte del contribuente.

La Commissione, quindi, accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file “.pdf”, privo dell’estensione “.p7m” (che attesta che il contenuto del file è costituito da un documento firmato digitalmente), aderisce a quell’orientamento espresso da ormai numerose C.T.P. (vedi i richiami effettuati dalla ricorrente) in base al quale deve ritenersi che la forma di notificazione/comunicazione in concreto realizzata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.

Inoltre, quale ulteriore profilo di illegittimità, va confermato come dall’esame degli atti come notificati sia mancata una legittima attestazione della conformità della cartella notificata all’originale, con la conseguenza che sussiste un ulteriore profilo di invalidità della notificazione per posta elettronica certificata.

Alla nullità della notificazione consegue, quindi, l’illegittimità derivata della stessa cartella che, per tale motivo, va annullata.

Si ricorda anche che, in materia sostanzialmente analoga (validità della produzione in giudizio di cartelle esattoriali originali e/o di copie delle stesse), la Giurisprudenza della Cassazione (Ord. 8446/2015 del 27/04/2015), ha statuito come sia onere dell’ente esattore di depositare, in sede di ricorso proposto dal contribuente, gli originali degli atti contestati.

La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

– Annulla la cartella impugnata.

– Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.