Corte di Cassazione – Sez. Penale – Sentenza n. 2196 del 21 gennaio 2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;

udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2018, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), e di cui agli articoli 93 e 95 del medesimo D.P.R., consumati il (OMISSIS), e lo aveva condannato alla pena di sette mesi di arresto e di 15.000,00 Euro di ammenda.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli articoli 157 e 179 c.p.p., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla nullita’ del giudizio di appello per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.

Si deduce che il decreto di citazione per il giudizio di appello ed il successivo avviso di rinvio di udienza sono stati notificati al solo difensore, a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, sebbene lo stesso fosse un difensore di ufficio e non di fiducia, come invece richiesto dalla disposizione appena citata. Si aggiunge che il difensore, all’udienza del 19 febbraio 2018 aveva eccepito la mancata notifica all’imputato, e la necessita’ di tale adempimento, stante la mancata nomina di un difensore di fiducia. Si osserva, ancora, che la nullita’ in questione e’ assoluta ed insanabile, perche’ ha determinato la mancata conoscenza della notificazione da parte dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione della natura della nullita’ derivante dalla notifica al difensore di ufficio del decreto di citazione in appello a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, risulta oggetto di soluzioni divergenti in giurisprudenza.

2.1. Secondo l’opinione prevalente, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, deve considerarsi omessa e determina una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiche’ la qualita’ del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo (cosi’ Sez. 2, n. 1860 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097-01, e Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Romero, Rv. 262925-01).

2.2. Secondo una decisione, invece, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di ufficio, determina, se l’interessato non “rappresenta” con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una nullita’ a regime intermedio che e’ sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d’appello (Sez. 5, n. 2818 del 24/11/2014, dep. 2015, Demetrio, Rv. 26259001).

3. Il Collegio ritiene di aderire alla soluzione accolta dal primo indirizzo ermeneutico, osservando che la notificazione del decreto di citazione al difensore di ufficio, effettuata a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, deve reputarsi, gia’ “in astratto”, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.

3.1. Va premesso che secondo un principio generale, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, la notificazione della citazione dell’imputato deve considerarsi omessa, a norma dell’articolo 179 c.p.p., con conseguente nullita’ assoluta ed insanabile di cui all’articolo 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo, quando l’adempimento, per le sue modalita’ di esecuzione, appare in astratto o risulta in concreto inidoneo a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario (cosi’, per tutte, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540-01, la quale indica, come esempio di inidoneita’ “in astratto”, la notificazione effettuata, anziche’ presso il domicilio eletto, presso il domicilio reale a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8, mediante il deposito nella casa del comune, seguita dal mancato ritiro dell’atto, ma anche Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01).

3.2. Cio’ posto, il procedimento notificatorio al difensore di ufficio per conto dell’imputato a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, appare anche in astratto inidoneo a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte di quest’ultimo, perche’, da un lato, la disposizione appena citata si fonda proprio sulla specificita’ del rapporto tra difensore di fiducia ed imputato, e, dall’altro, non e’ possibile ipotizzare in via generale, secondo criteri logicamente e normativamente accettabili, l’effettivita’ del rapporto tra imputato e difensore di ufficio.

3.2.1. Invero, per quanto riguarda la specificita’ del rapporto tra difensore di fiducia ed imputato quale fondamento giustificativo della disposizione di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, e’ sufficiente richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimita’.

Il Giudice delle Leggi, in effetti, ha escluso che l’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, possa ritenersi in contrasto con i principi di cui all’articolo 24 Cost., e articolo 111 Cost., comma 3, proprio in ragione del “rapporto fiduciario” tra imputato e difensore di fiducia (Corte Cost., n. 136 del 2008). In particolare, si osserva: “La norma censurata si ispira all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalita’ delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. La scelta del legislatore e’ caduta sulla valorizzazione del rapporto fiduciario tra l’imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non e’ lesiva dei diritti dell’imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa” (Considerato in Diritto, § 4).

Anche la giurisprudenza di legittimita’, nell’elaborazione delle Sezioni Unite, esaminando il tema dei rapporti tra la disciplina sulla elezione e dichiarazione di domicilio e quella di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, ha evidenziato come questa disposizione abbia come suo fondamento giustificativo proprio l’esistenza di un legame fiduciario tra imputato e difensore (Sez. U, n. 58210 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01). Si e’ in particolare rilevato: “La fattispecie di cui all’articolo 157, comma 8 bis, si fonda del resto sulla stessa condotta dell’imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio; e non e’ applicabile tutte le volte che muta il luogo di notificazione, in quanto eletto o dichiarato a norma dell’articolo 161” (Considerato in Diritto, § 6). Inoltre, tale affermazione segue a quella che ricorda come la disciplina appena citata e’ stata introdotta nel 2005 “all’interno di un contesto teso peraltro a potenziare la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato” (quello della L. 22 aprile 2005, n. 60, adottata a seguito dei ripetuti rilievi della Corte EDU in materia di processo contumaciale).

3.2.2. Per quanto attiene, poi, al rapporto tra imputato e difensore di ufficio, ed alla impossibilita’ di fondare soltanto su di esso una accettabile presunzione di conoscenza, e’ possibile rilevare come di tale dato empirico, sottolineato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, si rinvenga un “riconoscimento” anche in recenti indicazioni normative.

In particolare, l’articolo 162 c.p.p., in tema di dichiarazione ed elezione di domicilio, nel comma 4 bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, dispone: “L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorita’ che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.”. Ed infatti, sembra corretto ritenere che l’assenso del difensore designato dall’indagato o imputato come domiciliatario in tanto sia stato richiesto dal legislatore come condizione di efficacia dell’elezione in caso di difesa di ufficio (ma non di difesa fiduciaria), in quanto neppure in questo caso e’ ragionevole ipotizzare presuntivamente, secondo l’id quod plerumque accidit, che tra il professionista nominato officiosamente e l’accusato vi sia un rapporto improntato ai caratteri di effettivita’ e continuita’.

4. Nel presente procedimento, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello e’ stata eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.

La stessa, quindi, in applicazione del principio giuridico indicato, deve considerarsi omessa e determina una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica.

5. La rilevata nullita’ della citazione per il giudizio di appello impone, nella specie, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione.

Ed infatti, da un lato, in relazione ai reati per cui si procede sono decorsi i termini di prescrizione, trattandosi di contravvenzioni commesse il 17 dicembre 2013, ed essendo intervenuta esclusivamente una sospensione della prescrizione pari a due mesi e 27 giorni; del resto, gia’ la sentenza impugnata indicava come data di estinzione dei reati in contestazione il 15 marzo 2019.

Dall’altro, poi, costituisce principio assolutamente consolidato quello che esclude l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quando questa sia affetta da vizio di motivazione o da nullita’. Si osserva, infatti, che, quando non vi siano dubbi sull’avvenuta maturazione del termine di prescrizione, il giudice di rinvio, cui competerebbe il processo dopo l’annullamento della sentenza impugnata per un vizio di legittimita’ della motivazione o per una causa di nullita’, anche assoluta ed insanabile, sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della causa di estinzione del reato (cfr., per citare esclusivamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471, in relazione all’ipotesi del vizio di motivazione, nonche’ Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810-01, e Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403, con riguardo all’ipotesi della nullita’ assoluta ed insanabile).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.