Corte di Cassazione – Sentenza n. 973 del 17 gennaio 2018

SENTENZA

sul ricorso 21869-2010 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Nonche’ da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 161/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e in subordine l’inammissibilita’.

FATTI DI CAUSA

La controversia promossa da (OMISSIS) e da (OMISSIS), quest’ultima intervenuta adesivamente in appello, quali eredi di (OMISSIS), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione per INVIM, relativamente all’atto a rogito del notaio (OMISSIS), registrato il 22/6/1998, e’ stata definita con la sentenza in epigrafe, recante l’accoglimento parziale dell’appello erariale e, per l’effetto, la conferma del provvedimento impositivo, ad eccezione della sanzione comminata alla dante causa delle contribuenti.

La C.T.R. della Campania ha rilevato che l’atto impositivo, seppure intestato alla de culus, e’ stato notificato alla erede (OMISSIS), la quale non ha provato di risiedere in luogo diverso dall’ultimo domicilio della dante causa, ove era stata positivamente eseguita la notificazione, in data 12/9/2005, a mani del portiere dello stabile, che l’impugnazione dell’atto, con l’adesione della coerede, ha effetto sanante, per cui “ogni questione sull’intestazione di detto avviso perde ogni rilevanza essendo di fatto pervenuto a chi doveva essere intestato, cioe’ agli eredi della defunta”, che inoltre le contribuenti non hanno offerto prova dell’appello alla sentenza della CTP da cui ha avuto origine la liquidazione dell’imposta, che infine la sanzione irrogata (Euro 12.893,00) non e’ dovuta dalle eredi della (OMISSIS).

Le contribuenti ricorrono per ottenere la cassazione della sentenza con un motivo, cui l’intimata Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli articoli 1, 456 e 457 c.c., articolo 474 c.p.c., comma 2, motivazione insufficiente, giacche’ i giudici d’appello hanno ritenuto valida la notificazione dell’avviso di liquidazione de quo senza considerare che il vizio dedotto attiene al fatto che l’atto impositivo e’ intestato a (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), e non nominativamente alle sue eredi, contribuenti note all’Ufficio in quanto avevano impugnato, in data 22/10/2004, il provvedimento di rigetto della domanda di condono a suo tempo presentata dalla dante causa, per cui non e’ dato comprendere le ragioni che hanno consentito al decidente di superare le argomentazioni circa la dedotta invalidita’ dell’atto impositivo in quanto notificato a (OMISSIS) in data successiva a quelle del decesso del soggetto passivo di imposta.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 344 e 404 c.p.c., o in subordine violazione dell’articolo 102 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, con conseguente nullita’ della decisione per mancata integrazione del contraddittorio, giacche’ i giudici d’appello hanno ritenuto ammissibile l’intervento, nel giudizio di secondo grado, della coerede (OMISSIS), la quale non ha impugnato l’avviso di liquidazione, risponde del debito della de cuius in proporzione alla propria quota, e non puo’ giovarsi di una eventuale sentenza favorevole.

La censura contenuta nel ricorso principale e’ infondata.

L’oggetto del contendere riguarda il debito ereditario conseguente al recupero nei confronti della de cuius dell’INVIM dalla stessa dovuta in relazione all’atto a rogito del notaio (OMISSIS), registrato il 22/6/1998, rispetto al quale le ricorrenti deducono la nullita’ dell’avviso di liquidazione dell’imposta in quanto indirizzato alla (OMISSIS), ormai deceduta, e non alle sue eredi, nonostante l’Ufficio avesse contezza della morte della contribuente, per avere le (OMISSIS) “prodotto opposizione fin dal 22/10/2004 al provvedimento di rigetto della domanda di condono presentata a suo tempo dalla defunta genitrice (sent. n. 9610.02.2005 17 sez. Comm. Trib. Prov. Napoli)”.

Assumono le ricorrenti che non e’ in discussione la ritualita’ della notificazione dell’avviso di liquidazione a (OMISSIS), ma la validita’ dell’atto impositivo notificato nell’ultimo domicilio della dante causa, in quanto l’intestatario soggetto passivo di imposta, la (OMISSIS), non era in vita al momento in cui e’ stata eseguita la notificazione.

Ai fini della corretta soluzione della questione sottoposta all’esame del Collegio va ricordato l’obbligo di comunicazione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 2, che e’ volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del contribuente e, pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, sempre che “l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilita’ di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge” (Cass. n. 12886/2007).

Il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 2, non considera invece l’ipotesi in cui l’ufficio non abbia alcuna conoscenza della morte del soggetto passivo di imposta, ed a maggior ragione nemmeno dell’esistenza di eredi, per cui non potrebbe indirizzare loro alcun atto, ne’ notificazione di atti eventualmente destinati ad altri soggetti, nel caso di specie, a dante causa.

Nel caso di specie manca la comunicazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 2, che non ha equipollenti (Cass. n. 23416/2015, n. 27284/2014), e non v’e’ prova che l’Agenzia delle Entrate fosse in possesso delle necessarie informazioni circa il decesso, in data (OMISSIS), della (OMISSIS), non assumendo rilievo, ai fini qui considerati, la mera circostanza che le contribuenti avessero impugnato provvedimento di rigetto della domanda di condono a suo tempo presentata dalla dante causa.

Ne deriva l’inapplicabilita’ della disposizione e, quindi, anche delle due diverse modalita’ di realizzazione della notificazione di atti intestati ad un soggetto la cui condizione di dante causa e’ ignota all’Ufficio.

Ne consegue anche che gli atti intestati ad un soggetto che, per quanto e’ a conoscenza dell’Ufficio, sia ancora in vita, deve essere non solo a lui destinato, ma a lui notificato nel suo domicilio fiscale o nel luogo da lui indicato nell’atto avente per oggetto il bene immobile sottoposto ad INVIM (Cass. n. 13504/2003).

Il rigetto del ricorso rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico solidale delle soccombenti e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.