Corte di Cassazione – Sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019

SENTENZA

sul ricorso 21933-2016 proposto da:
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (omissis)
– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (omissis) per l’Avvocatura Generale dello Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/6/2016 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il gravame interposto dall’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia in relazione alla pronunzia Trap Palermo 15/6/2015, di accoglimento dell’impugnazione proposta dal Condominio (omissis) del «processo verbale di contestazione del 28 maggio 2014 n. 94390 con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 17 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per aver utilizzato a fini irrigui le acque di un fondo di proprietà di terzi, e gli era stata contestualmente ordinata la cessazione della condotta illecita, con obbligo di pagamento della relativa sanzione amministrativa e dei canoni non corrisposti»

Accoglimento fondato sulla ravvisata inesistenza della notifica del suindicato p.v., «in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata»
Avverso la suindicata pronunzia del Tsap l’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.
Si duole essersi dal Tsap erroneamente affermato che «la notifica del provvedimento amministrativo dovesse necessariamente essere eseguita per il tramite del servizio universale … in ragione della ritenuta prevalenza della disposizione di cui all’art. 18, comma 6, l. 689/1981, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 265, entrata in vigore successivamente al d.lgs. 261/1999», laddove quest’ultimo è stato «invero modificato in parte qua da legge ancora successiva – il d.lgs. 58/2011».
Lamenta che il provvedimento amministrativo de quo è stato in data 5 giugno allorquando la regula iuris ratione temporis applicabile era quella di cui 4 d.lgs. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. a tale stregua invero e non precedente alla disposizione di cui all’art. 18, comma 6, l. 689/1981, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 265».
Si duole non essersi considerato come, pur essendo vero «che la previsione di cui all’art. 4 d.lgs. 261/1999 richiama la notificazione a mezzo posta ex l. 890/1982”, tale rinvio sia comunque limitato esclusivamente «agli atti giudiziari e non anche ad altri atti che siano notificati a mezzo posta»
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
La vicenda attiene a notificazione, effettuata il 5/6/2014, di processo verbale del 28 maggio 2014 emesso dall’odierno ricorrente Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, con il quale è stata all’odierno intimato Condominio contestata la violazione dell’art. 17 T.U. n. 1775 del 1933 per avere utilizzato a fini irrigui acqua di fondo di proprietà di terzi, con contestuale ordine di cessazione della condotta illecita e di pagamento dell’irrogata relativa sanzione amministrativa, oltre ai canoni di utenza non corrisposti per il periodo dal 1976 al 2014.
Nell’impugnata sentenza si è dato atto che «nella versione attuale, applicabile nella fattispecie ratione temporis, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale ( cioè, nella specie, alla s.p.a. (omissis) ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ».
Si è quindi escluso che la notificazione del p.v. di contestazione della violazione e irrogazione della sanzione ex art. 17 T.U. n. 1775 del 1933 in argomento, non rientrante tra quelle previste per le violazioni del codice della strada”, possa essere effettuata da gestore privato del servizio di posta, trovando comunque «applicazione la disposizione speciale di cui all’art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla quale la notifica dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio con le modalità di cui alla legge n. 890 del 1992, cioè col sistema delle notifiche a mezzo posta», giacché tale disposizione stata inserita nel corpo dell’art. 18 cit. dall’art. 10, comma 6, della legge 3 agosto 1999, n. 265, entrata in vigore successivamente al d.lgs. n. 261 del 1999 nella sua versione originaria e, come tale, doveva senza dubbio essere applicata in relazione alla notifica dell’ordinanza- ingiunzione per cui è causa»
Orbene, siffatto assunto è erroneo.
Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE ( emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Il servizio postale universale è espletato, all’esito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, dalla società (omissis) s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un. , 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all’agente postale l’esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).
All’art. 18 L. n. 689 del 1981 è stato dall’art. 10 L. n. 265 del 1999 inserito il comma 6, ove si stabilisce che notificazione dell’ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890».
Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con d.lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato l’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” ( cfr. cass., 19/12/2014, n. 27021).
L’art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha quindi espressamente abrogato l’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ).
Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10/9/2017, sicché non assume nella specie rilievo, essendo stato -come detto- l’impugnato atto de quo notificato in data 5 giugno 2014.
A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste ( poi società (omissis) s. p.a. ) , pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l’art. 18 L. n. 689/81) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi.
Atteso che, diversamente da quanto affermato dal TSAP nell’impugnata sentenza, il riferimento alle di cui alla legge 20 novembre 1982, n. va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo ( cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 10/6/1993, n. 6088 ), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione alla censura accolta.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione alla censura accolta l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al TSAP, in diversa composizione.