Corte di Cassazione – Sentenza n. 48028 del 26 novembre 2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 02/04/2019 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 02/04/2019, la Corte di appello di Bologna rigettava l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordine di carcerazione emesso dal P.G. in data 6.3.2013 n. 203/2013 SIEP per l’esecuzione della sentenza emessa dalla predetta Corte di appello in data 6.12.2011, irrevocabile l’8.02.2013 (sentenza che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena in data 30.05.2017, aveva condannato l’imputato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli articoli 81 e 609-bis c.p.).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di norma processuale in relazione all’articolo 161 c.p.p. e ss. e conseguente violazione del diritto di difesa.

Espone che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza posta in esecuzione era stata eseguita presso il difensore in base al disposto dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, in violazione delle norme riguardanti l’elezione di domicilio ed era, pertanto, affetta da nullita’ ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1; argomenta, in particolare, che anche la notifica del decreto di citazione in appello era stata effettuata al difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, per impossibilita’ di effettuazione nel domicilio dichiarato, ma che essa era nulla perche’ non recava la specifica motivazione per cui non era stato possibile effettuarla presso il domicilio eletto, risultando solo apposta dall’ufficiale notificatore una crocetta sulla frase preimpostata “irreperibilita’ del destinatario; risultava, comunque, impossibile stabilire se l’originaria impossibilita’ di eseguire la notifica presso il domicilio eletto sussisteva o meno e potesse, quindi, procedersi nelle forme di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4, anche per la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza; inoltre, l’impossibilita’ di effettuare una notifica nel domicilio eletto non comportava che anche le notifiche successive fossero impossibili ed andassero eseguite mediante consegna al difensore; in conclusione, il mancato avviso dell’estratto contumaciale all’imputato aveva determinato la decorrenza del termine per proporre impugnazione da parte dello stesso e la proposizione di ricorso per cassazione da parte del solo difensore, ricorso dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, argomentando che gli elementi fattuali della vicenda in esame non erano stati valutati con assoluto rigore dalla Corte di appello, che aveva espresso una motivazione scarna e del tutto apparente, non fornendo adeguata risposta alle doglianze difensive.

Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta depositata il 04/10/2019, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’impossibilita’ della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, e’ integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilita’ dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157 c.p.p. (Sez.U, n. 58120 del 22/06/2017,Rv.271772); in particolare, si e’ precisato che il presupposto che integra una “impossibilita’” della notifica, a norma dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, in linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, e’ integrato dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilita’ dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, come si desume dall’incipit dell’articolo 159 c.p.p.; sicche’ anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, (cfr le conformi Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez.6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv.271560, nonche’ da ultimo, Sez.6, n. 24864 del 19/04/2017, Rv.270031, che ha ribadito che l’impossibilita’ della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, puo’ essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilita’, cosi’ da qualificare come definitiva l’impossibilita’ di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato).

3. Nella specie, quindi, la notificazione del decreto di citazione in appello risultava validamente eseguita presso il difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, attesa la temporanea assenza dell’imputato, tale dovendosi intendersi la generica indicazione dell’ufficiale notificatore di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio, senza ulteriori specificazioni e giustificazioni che attestino la definitiva impossibilita’ di ricezione degli atti.

Da tanto discende che, in difetto di una attestazione di definitiva impossibilita’ di notifica presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato, e sul punto la motivazione della Corte di appello risulta apparente in quanto meramente assertiva, non risulta corretto il richiamo effettuato al consolidato principio di diritto, secondo il quale le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore, per l’impossibilita’ di eseguirla nel domicilio dichiarato od eletto dall’imputato, non devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel suddetto domicilio, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4, (Sez.1, n. del 12/02/2009, Rv.242982 – 01; Sez.2, n. 22324 del 27/04/2010, Rv.247550 – 01).

4. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna che si atterra’ al seguente principio di diritto: l’impossibilita’ della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, puo’ essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore che attesti di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato o il domiciliatario nel domicilio eletto, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilita’, cosi’ da qualificare come definitiva l’impossibilita’ di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato; in tale caso, pero’, essendo la causa di irreperibilita’ non definitiva le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, e non possono, quindi, essere eseguite direttamente nelle forme di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.