Corte di Cassazione – Sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018

SENTENZA

sul ricorso iscrìtto al n. 9187/2016 R.G. proposto da
EQUITALIA SUD SPA, .
– ricorrente –
contro
(omissis)
– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 31, n. 8739/31/2015, pronunciata il 21/09/2015, depositata il 5/10/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2018 dal Consigliere Riccardo Guida;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato Maria Giulia Monaco.

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud Spa ricorre, per un motivo, nei confronti di (omissis), rimasto intimato, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (hinc: CTR) in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento di vari tributi per l’anno 2006, che il contribuente asseriva non essergli stata correttamente notificata – rigettava l’appello dell’Agente di riscossione, confermando la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.

La CTR ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto, da un lato, la relata di notifica attestava che la cartella era stata consegnata a tale (omissis), qualificatasi come coniuge di (omissis), mentre quest’ultimo aveva dato prova di essere sposato con un’altra persona; dall’altro, la data di notifica scritta nella relata (7/12/2010), non coincideva con quella (29/12/2010) indicata nell’estratto di ruolo, il che rendeva dubbia anche la corrispondenza tra l’atto notificato e quello iscritto a ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Unico motivo del ricorso: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss del c.p.c. e dell’art. 60 DPR 600/1973 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 del c.p.c.».

Si denuncia l’errore di diritto della sentenza della CTR che ha escluso il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, senza considerare che essa era avvenuta presso il domicilio del destinatario e che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa il soggetto cui l’atto è stato consegnato (nella specie si trattava di persona qualificatasi come coniuge del destinatario) fa fede fino a querela di falso.

L’Equitalia evidenzia, altresì, che la divergenza tra la data della relata di notifica e quella indicata nell’estratto di ruolo dipende dal fatto che, dopo la notifica della cartella nelle mani del consegnatario, l’ufficiale giudiziario ha inviato al contribuente una raccomandata che lo informava dell’attività svolta, a seguito della quale il procedimento notificatorio si è perfezionato.

1.1. Il motivo è fondato.
La Corte ha ripetutamente affermato che: «In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “ìuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.» (Cass. 5/08/2018, n. 8418; 17/12/2014, n. 26501; 30/10/2006, n. 23368; 26/05/1999, n. 5109).
Nella specie, la CTR ha escluso «l’efficacia dell’attività notifìcatoria» (cfr. pag. 3 della sentenza) sul presupposto che il contribuente, gravato del relativo onere probatorio, avesse dimostrato (con la produzione di un certificato di matrimonio) che la persona consegnataria dell’atto, (omissis), qualificatasi come sua moglie, in realtà non lo fosse.
A giudizio della Corte, però, il notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione, ha l’onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l’occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario.
È ovvio la ratio del contenuto concreto della prova contraria: si può ragionevolmente presumere che una “persona di famiglia” consegni l’atto al destinatario, mentre, al contrario, un’identica inferenza logica è preclusa se il notificatario (che contesti la validità della notifica) provi la mera occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario.
Tornando al caso di specie, il contribuente ha provato per tabulas che la consegnataria dell’atto non era sua moglie, ma non ha dimostrato che essa si trovasse, in casa dello stesso notificatario, solo occasionalmente.
In altre parole, egli non ha completamente assolto all’onere di provare che la persona consegnataria dell’atto (che certamente non era sua moglie) non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa e che essa si trovasse solo occasionalmente nell’abitazione dello stesso notificatario.
Non è, pertanto, conforme all’enunciata regola di diritto la decisione della CTR circa la nullità o, in ogni caso, il mancato perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento.
Si osserva, infine, che l’affermazione, contenuta nella stessa sentenza, a proposito della discrasia tra data di notifica riportata nella relata e la data indicata nell’estratto di ruolo, non integra la ratio decidendi della sentenza d’appello.
Invero, la Corte regionale non ha esplicitamente negato la validità della notifica della cartella di pagamento a causa di tale divergenza temporale, ma (successivamente alla declaratoria della nullità della notifica della cartella di pagamento per la ragione appena indicata) si è limitata a mettere in dubbio che l’atto iscritto a ruolo fosse proprio l’atto notificato (cfr. pag. 4 della sentenza).

2. In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 cod. proc. civ., va rigettato l’originario ricorso introduttivo.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna il contribuente a pagare a Equitalia Sud Spa le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori di legge.