Corte di Cassazione – Sentenza n. 23620 del 28 settembre 2018

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7486/2016 R.G.
proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA;

– ricorrente –

contro
(omissis) ONLUS;

– controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n.96, depositata in data 12 febbraio 2015;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26 settembre 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile; sentito per la ricorrente l’avv. Vitale; sentito per la controricorrente l’avv. Pantano;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1892 del 2010 il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta dall’AUSL n. 5 di Messina avverso il decreto in¬giuntivo emesso, ad istanza di (omissis) Onlus, relativo al pagamento delle somme (euro 396.526,95 ed euro 136.344,80) dovute per le prestazioni rese, rispettivamente, negli anni 2006 e 2007. A tale conclusione il Tribunale perveniva aderendo alla tesi, proposta dall’opponente, secondo cui anche per le prestazioni di natura riabilitativa, come quelle in esame, doveva intendersi operante il sistema della c.d. regressione tariffaria, già applicato, del resto, negli anni precedenti nei confronti della stessa (omissis).
2. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, accogliendo il gravame proposto dalla predetta Onlus, ha dichiarato sussistente il credito vantato dall’appellante, così confermando il provvedimento monitorio opposto. In particolare, la corte distrettuale ha affermato che, pur dovendosi ritenere che il D. A. del 17 ottobre 2005 – con il quale si dettavano i « criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate relativamente agli anni 2005 e 2006 » – si applicasse anche nei confronti del centro ambulatoriale riabilitativo convenzionato, erano da condividere le eccezioni, già proposte in primo grado dalla (omissis), circa l’illegittimità di detto provvedimento.
In particolare, movendo dalla constatazione che il sistema operante per le strutture riabilitative era diverso da quello previsto per le altre convenzioni specialistiche, nel senso che, mentre per queste ultime il budget veniva determinato attraverso la fissazione di un importo massimo da liquidarsi annualmente, per le prime la predeterminazio¬ne della spesa avveniva tramite l’assegnazione di “moduli”, vale a dire l’indicazione del tipo e del numero delle prestazioni erogabili, si è ritenuto che, fissando un limite di spesa per le strutture riabilitative, si finiva con l’incidere sulle tariffe, riducendole in maniera illegittima.
3. Per la cassazione di tale decisione l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina propone ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, illustrato da memoria, cui la (omissis) Onlus resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., violazione degli artt. 37 del codice di rito, degli artt. 4 e 5 della I. n. 2248 del 1865, AH. E, nonché dell’art. 133, lett. c) del cod. proc. amm., sostiene che, avendo la corte distrettuale operato un sindacato di legittimità in ordine al provvedimento emesso in relazione alla fissazione del budget nei confronti della (omissis), avrebbe emesso una pronuncia viziata da un evidente difetto di giurisdizione, per aver fatto ricorso alla disapplicazione del suddetto atto amministrativo in un giudizio – nel quale la stessa P.A. rivestiva la qualità di parte – vertente sulla legittimità dell’atto stesso inteso non come antecedente logico del diritto vantato, bensì come suo fondamento.
2. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso – eccepita dalla controricorrente, ma, comunque, rilevabile d’ufficio – per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., decorrente, ai sensi del successivo art. 326, dalla notifica della sentenza al procuratore costituito dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (d’ora in avanti, per brevità, Asp) in data 26 giugno 2015.
La tardività della proposizione dell’impugnazione in esame, invero non contestata – sotto tale profilo – neppure dalla ricorrente, è del tutto palese, per essere stato il procedimento di notificazione del ricorso avviato il 14 marzo 2016, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla richiamata norma.
3. Premesso che non può dubitarsi del perfezionamento, in data 26 giugno 2015, della notificazione della sentenza della Corte di appello di Messina oggetto dell’impugnazione in esame, come si desume dalle attestazioni depositate dalla parte controricorrente, e come, del resto, non è contestato neppure dall’Asp, deve rilevarsi come le deduzioni della stessa, intese a dimostrare la nullità di detta notificazione, tale da impedire la decorrenza del termine “breve” previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., non siano condivisibili.
3.1. Si sostiene, in primo luogo, che l’indicazione dell’elenco da cui era stato tratto l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della parte, vale a dire l’Albo degli Avvocati del Foro di Messina, non corrisponderebbe ai “pubblici elenchi” previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del d. I. 18 ottobre 2012, n. 179. L’obiezione non coglie nel segno.
Il testé richiamato d.l. n. 179 del 2012, all’art. 16 sexies, introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rubricato “Domicilio digitale”, risulta formulato nei seguenti termini : «Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia». Tale norma, dunque, imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia, certamente implica un riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nel citato art. 6 bis del D.lgs. n. 82 del 2005, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo all’ordine di appartenenza e a quest’ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE.
Non può omettersi di considerare, inoltre, che l’art. 5 della citata legge n. 53 del 1994 espressamente prevede che «.. l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. ».
Vale bene, del resto, richiamare il principio recentemente enunciato da questa Corte (Cass., 11 luglio 2017, n. 17048), secondo cui «in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».
4. Deve pertanto ritenersi che, essendo stata effettuata nella vigenza del richiamato art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, la notificazione della sentenza impugnata risulta correttamente eseguita – con conseguente decorrenza del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. – all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore della (omissis) al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Messina.
5. Sostiene ancora la ricorrente che la notifica in esame sarebbe inficiata da ulteriori violazioni, quali l’omessa indicazione del codice fiscale della (omissis) Onlus e della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
5.1. Tali deduzioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento. Questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l’estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665).
6. Nell’ambito di tale indirizzo si è affermato che la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814).
6.1. Quanto all’omessa indicazione del codice fiscale della (omissis), valgano le superiori considerazioni, dovendosi per altro osservare che il principio desumibile dall’art. 156 cod. proc. civ., comma 3, risulta recepito nella stessa legge n. 53 del 1994, che all’art. 11 prevede che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) « e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica ».
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.