Corte di Cassazione – Sentenza n. 21560 del 21 agosto 2019

SENTENZA

sul ricorso 15723-2014 proposto da:

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8087/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2013, R.G. N. 2124/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’Inali a pagare a (OMISSIS) l’indennita’ temporanea totale nella misura di 106 giorni e l’indennita’ temporanea parziale nella misura di 68 giorni, nonche’ le spese mediche in relazione all’infortunio sul lavoro del 16/1/2002.

La Corte ha affermato che l’indennita’ temporanea rimaneva a carico dell’Inali in virtu’ del disposto dell’articolo 66, comma 1, TU anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 38 del 2000. Ha osservato, infatti, che in base al Decreto Legislativo citato l’indennizzo per danno biologico sostituiva solo la rendita per inabilita’ permanente, ma non anche quella per inabilita’ temporanea che rimaneva a carico dell’Inail e che tale indennita’ giornaliera era corrisposta senza alcun limite di durata allorche’ l’inabilita’ assoluta o parziale era causata da infortunio o malattia professionale.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c.. Resiste la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla contro ricorrente di inammissibilita’ del ricorso perche’ notificato tardivamente. La (OMISSIS) rileva che il ricorso e’ stato notificato via pec il 16/6/2014,mentre in data 11/6/2014 e’ stata comunicata via pec solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile. Questa Corte ha affermato (cfr Cass. 25819/2017) che “quanto alla pretesa illeggibilita’ degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata e’ il sistema che, per espressa previsione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Tale sistema e’ stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilita’ a terzi del messaggio. I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. e’ stato spedito; b. e’ stato consegnato; c. non e’ stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori e’ apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato e’ sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L’eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell’adempimento del proprio mandato e’ tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431).

Si puo’ quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 c.c.

Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficolta’ di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico”.

In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficolta’ nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilita’ di rimediare a tale inconveniente.

Va, comunque rilevato che il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e che tale notifica e’ tempestiva.

4. L’Inail eccepisce violazione degli articoli 66 e 68 TU. Censura l’avvenuto riconoscimento dell’indennita’ temporanea parziale in violazione delle norme citate in base alle quali l’indennita’ temporanea e’ dovuta esclusivamente fino a quando dura l’inabilita’ assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro.

5. Il motivo e’ fondato in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennita’ giornaliera soltanto per il caso di inabilita’ temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso di inabilita’ temporanea parziale.

Anche il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’articolo 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilita’ permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennita’ per inabilita’ temporanea assoluta.

6. La giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso di riconoscere all’infortunato, oltre alla rendita per inabilita’ permanente, solo l’indennita’ per inabilita’ temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finche’ dura l’inabilita’ che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n. 11145/2004, n. 1380/2005).

7. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello per un riesame della domanda in applicazione dei principi di cui sopra.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.