Corte di Cassazione – Sentenza n. 19623 del 1 ottobre 2015

SENTENZA

sul ricorso 9737/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/07/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle entrate ha depositato, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, l’appello spedito il 22 giugno 2007 e proposto avverso la sentenza n. 110-2006-58, con la quale la commissione tributaria provinciale di Roma ha annullato l’avviso di accertamento notificato alla Soc. (OMISSIS) per il recupero di imposte dirette e i.v.a. relative all’anno 1998.

2. Il 9 gennaio 2009 la Soc. (OMISSIS) ha fatto pervenire alla commissione tributaria regionale del Lazio una missiva, inviata anche all’Agenzia delle entrate, con la quale ha comunicato di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di appello.

3. Il 19 gennaio 2009 l’Agenzia delle entrate ha avanzato istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 21 gennaio 2009, al fine di potersi procurare il “duplo” dell’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento dell’impugnazione e non ancora restituito dall’Ufficio postale.

4. Con sentenza del 18 febbraio 2009 n. 06-2009-28, la commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello, osservando che e’ dovere dell’ufficio impugnante accertare, una volta presentato l’appello, che tutte le formalita’ richieste siano state esperite secondo legge, cosa che nella specie non e’ avvenuta.

5. Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia delle entrate propone ricorso denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 184 bis c.p.c., e della Legge n. 890 del 1982, articolo 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”. La difesa erariale osserva che in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attivita’ difensiva della controparte, l’impugnazione e’ si’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione; tuttavia, il difensore della parte impugnante puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’articolo 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla Legge n. 890 del 1982, articolo 6, comma 1. Dunque, secondo la difesa erariale, il giudice d’appello erra laddove nega il richiesto differimento per la produzione di un avviso di ricevimento non restituito dall’ufficio postale del quale e’ stata gia’ chiesto il duplicato, poi effettivamente trasmesso all’Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2009, cioe’ appena dieci giorni dopo l’udienza.

6. La Soc. (OMISSIS) resiste con controricorso, rilevando che l’impugnante puo’ sfuggire alla sanzione processuale della inammissibilita’ del gravame solo “offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso”, il che nella specie non e’ avvenuto poiche’ il fisco si e’ attivato presso l’ufficio postale a ridosso dell’udienza di discussione, a distanza di circa diciotto mesi dalla spedizione e unicamente dopo la segnalazione epistolare della contribuente di non aver ricevuto alcunche’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7.Il ricorso non e’ fondato. Costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, ai fini del rispetto del termine per la proposizione del gravame, e’ sufficiente che l’impugnante depositi la prova della consegna dell’atto all’agente notificatore, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica puo’ essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione (Sez. U, Sentenza n. 11429 del 12/05/2010, Rv. 613037, in tema di ricorso per cassazione). Ne consegue, nel diritto vivente, l’affermazione che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attivita’ da parte dell’intimato, l’impugnazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c..

8.Tuttavia, l’impugnante puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’articolo 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso (Sez. 5, Sentenza n. 13923 del 24/06/2011, Rv. 617630). Secondo quanto previsto dalla Legge n. 890 de 1982 (articolo 6, comma 1), lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non da diritto ad alcuna indennita’, pero’ l’Amministrazione postale e’ tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu’ breve tempo possibile.

9. Pertanto, nell’ipotesi di omessa produzione dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, non puo’ essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte impugnante al fine di provvedere a tale deposito, poiche’ il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata de processo stabilito dall’articolo 111 Cost.. Infatti, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilita’ dell’impugnazione nonche’ il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011, Rv. 617526). Il tutto e’ emendabile unicamente offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso (Sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014, Rv. 631571).

10. E’ appunto tale prova che difetta nel caso di specie, osservandosi che, nel passo dell’istanza avanzata il 19 gennaio 2009, l’Agenzia delle entrate si limita da affermare di avere regolarmente spedito l’impugnazione senza che le sia stato restituito l’avviso di ricevimento e per tale motivo “chiede un rinvio per poter produrre la cartolina di ritorno regolarmente richiesta all’ufficio postale o di essere rimesso in termini per poter rinotificare l’atto di appello”. Si rileva che dall’istanza non risulta se, come e quando l’Agenzia delle entrate si sarebbe attivata nel richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso stesso. Anzi, pare addirittura non contestato che cio’ sia avvenuto dopo la segnalazione epistolare della contribuente, in data 9 gennaio 2009, di non aver ricevuto alcunche’. Dunque, l’agire del fisco e’ stato evidentemente intempestivo avendo atteso ben diciotto mesi, dalla spedizione del 22 giugno 2007, prima di verificare la sorte del plico postale e di sincerarsi dell’effettivo perfezionamento della notificazione.

11. Non rileva, dunque, che il 31 gennaio 2009, cioe’ dieci giorni dopo l’udienza d’appello, l’ufficio postale possa avere inviato il duplicato attestante la consegna del plico postale al portiere dello stabile in data 25 giugno 2007. Ne’ rileva, infine, che la conoscenza dell’esistenza del gravame possa, in qualche modo, risultare dalla segnalazione epistolare della contribuente in data 9 gennaio 2009, atteso che tale profilo non rientra nel motivo di ricorso e nel relativo quesito di diritto.

12. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in euro 7300 per compensi e in euro 200,00 per borsuali, oltre agli oneri di legge.