Corte di Cassazione – Sentenza n. 18055 del 10 luglio 2018

SENTENZA

sul ricorso 27412/2015 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona della Dott.ssa (OMISSIS), in qualita’ di Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10388/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la declaratoria di decadenza dell’azione in Cassazione L. n. 689 del 1981, ex articolo 24.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio, nel giugno 2011, il comune di Roma, chiedendo di annullare la cartella n. (OMISSIS), per omessa notifica dei verbali sottesi ed emessi per violazioni al codice stradale.

Il giudice di pace, nel contraddittorio con il concessionario e l’ente locale costituitisi, accoglieva l’opposizione solo in parte, rigettandola quanto ai verbali nn. (OMISSIS), ritenendo al riguardo rituali le relative notifiche.

Il tribunale, pronunciando sul gravame della (OMISSIS), rigettava l’appello osservando, per quello che ancora qui rileva, che le notifiche in parola erano state effettuate a norma dell’articolo 139 c.p.c. e che il mancato invio della raccomandata di cui al quarto comma della citata norma, era da considerarsi mera irregolarita’ non inficiante il procedimento notificatorio.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando un motivo.

Resistono con controricorso il comune di Roma e il concessionario, ora Agenzia delle entrate Riscossione, che ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., poiche’ il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 della norma doveva ritenersi causa di nullita’.

2. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ dell’originario ricorso, sollevata dal comune, per superamento dei termini previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articoli 22 e 23, “ratione temporis” applicabili. A tale eccezione si e’ associata nelle memorie l’Agenzia delle entrate Riscossione, che ha richiamato il precedente di Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080. Secondo questo arresto l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale e’ venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullita’ o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del combinato disposto sopra richiamato, ora innovato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Si tratta di un profilo sicuramente rilevabile anche d’ufficio, sempre che, pero’, su di esso non sia sceso il giudicato interno, come e’ avvenuto nella specie (e come non era avvenuto nel caso scrutinato dalle Sezioni Unite appena ricordate), risultando espressa pronuncia del giudice di pace (pag. 2 della sentenza) senza appello sul punto (cfr., di recente, Cass., 22/09/2017, n. 22207).

3. Deve dunque valutarsi la conseguenza, in diritto, del mancato invio della raccomandata di cui all’articolo 139 c.p.c., comma 4, sulla validita’ della notifica.

Sul punto il concessionario, in controricorso, sostiene si sarebbe trattato di una notifica a mezzo di posta c.d. “semplice”, a norma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 201, senza pertanto necessita’ della raccomandata.

Va rilevato in contrario che l’accertamento del giudice di merito, e la correlativa sussunzione, per cui si e’ trattato di notifica effettuata a norma dell’articolo 139 c.p.c., non sono stati oggetti di ricorso incidentale condizionato, sicche’ non possono essere posti in discussione.

Per analoga ragione deve disattendersi il rilievo del comune secondo cui la pretesa violazione dell’articolo 139 c.p.c., comma 4,. proc. civ., sarebbe stata pronunciata in difetto di apposito motivo di appello.

Anche in tal caso e’ mancato il ricorso incidentale condizionato sull’ultrapetizione rispetto ai motivi di appello.

Dovendosi scrutinare solo la questione come sopra circoscritta, ed essendo pacifico il mancato invio della ricordata raccomandata, va disattesa anche l’eccezione di inammissibilita’ del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dal comune di Roma in relazione all’omessa trascrizione delle retate di notifica e all’omessa indicazione della loro collocazione processuale. Atteso quanto indiscusso, il motivo risulta idoneamente specifico, e dunque ammissibile.

Cio’ posto, va detto che risolvendo un contrasto effettivamente sussistente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che nella notificazione eseguita ex articolo 139 c.p.c., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attivita’ dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullita’ della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18992).

Ne consegue la fondatezza del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’opposizione alla cartella esattoriale di cui in narrativa.

4. Spese compensate stante la sopravvenuta composizione del contrasto di giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla ricorrente. Spese compensate.

Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.