Corte di Cassazione – Sentenza n. 12091 del 8 maggio 2019

SENTENZA

sul ricorso 752/2016 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5964/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.000,00, a titolo di prezzo per la fornitura di mobili e accessori in legno.

Il giudizio si svolgeva nella contumacia del convenuto e, all’esito, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il (OMISSIS) al pagamento della somma richiesta, oltre spese processuali. (OMISSIS) proponeva appello davanti alla Corte di Appello di Roma, eccependo la nullita’ della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, del verbale contenente l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale deferitogli e della sentenza di prime cure, poiche’ eseguita in luogo diverso dalla sua effettiva residenza in (OMISSIS), come risultava dal certificato storico di residenza e dallo storico delle utenze e delle fatture periodicamente inviate nonche’ dall’atto di notorieta’ della compagna (OMISSIS).

Si costituiva (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata;

La Corte di Appello, dopo avere sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza gravata, rigettava l’appello, rilevando che il luogo in cui erano state eseguite le notifiche corrispondeva alla dimora abituale del (OMISSIS).

La cassazione della citata sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) sulla base di due motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso perche’ tardivo avanzata dal ricorrente, perche’ il controricorso risulta depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., il termine per presentare il controricorso per cassazione e’ di venti giorni, che decorre dal giorno in cui scade il termine per il deposito del ricorso del ricorrente (tecnicamente ricorso principale), che, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., va depositato entro venti giorni dalla notifica. Il controricorso, entro i successivi venti giorni dalla sua notifica, va depositato con i documenti e la procura speciale presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

1.- (OMISSIS) lamenta:

a) con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c. e ss., in relazione all’articolo 43 c.c., per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica eseguita presso l’unica abitazione della madre del destinatario, senza aver prima effettuato alcun tentativo di notifica degli atti, ossia della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, del verbale contenente l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale deferito e della sentenza di primo grado, presso l’effettiva residenza e dimora di tale destinatario.

b) con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la reale residenza o dimora del destinatario.

1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

La Corte distrettuale si e’ limitata a riproporre un principio giurisprudenziale consolidato, quale quello del valore meramente presuntivo delle residenze anagrafiche, superabili da prova contraria desumibile da qualsiasi fatto contrario, ma non ha indicato alcuna prova che dimostrasse le divergenze, nel caso di specie, tra residenza anagrafica e quella di fatto. Ove tale discrasia fosse stata fatta poggiare sul luogo di consegna dei mobili, va rilevato il carattere meramente apparente della motivazione, altrettanto dicasi in ordine al rifiuto della madre (dell’odierno ricorrente) di ricevere l’atto, ben potendo tale rifiuto essere giustificato dalla mancata convivenza della consegnataria rifiutante con il destinatario della notifica. Ne’ questa prova atta a ribaltare le risultanze anagrafiche che ne’ il Tribunale ne’ la Corte di appello indicano, potrebbe essere desunta dalla recezione della notificazione della sentenza resa dalla Corte di Appello, dalla madre dell’odierno ricorrente, trattandosi di un comportamento non inequivoco e, comunque, occorso a rilevante distanza temporale della notificazione della citazione di primo grado, che ben potrebbe conciliarsi con un mutato stato di cose. Come e’ stato gia’ detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 25391 del 2017) la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operativita’ della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullita’ della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell’ingiunto, residente in luogo diverso ne’ convivente con questa).

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso specifico, la notifica doveva essere ritenuta nulla (non sanata dalla mancata costituzione in giudizio) perche’ eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario.

In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Velletri in persona di altro Magistrato, il quale provvedera’ alla liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Velletri in persona di altro Magistrato anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.