Corte di Cassazione – Sentenza n. 11241 del 13 marzo 2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze del 8/01/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Barbara Calaselice;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. P. Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione, proposta da (OMISSIS) attraverso il difensore, ai sensi dell’articolo 625-ter c.p.p., relativa alla sentenza, pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 5 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 21 settembre 2016, con la quale il predetto e’ stato condannato per il reato di cui all’articolo 624 c.p., alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa.

1.1. A sostegno della richiesta si assume, con il primo motivo, che l’interessato non ha avuto conoscenza del procedimento, per inesistenza o invalidita’ della dichiarazione di domicilio, con conseguente invalidita’ delle successive notifiche.

Si assume, contrariamente a quanto reputato dalla Corte di appello, che il verbale contenente la dichiarazione o elezione di domicilio che l’interessato si e’ rifiutato di sottoscrivere e’ nullo e che, comunque, nulla o inefficace e’ la dichiarazione di domicilio ivi contenuta, richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, sulla nullita’ del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio non sottoscritto, in quanto privo dei requisiti di cui all’articolo 162 c.p.p.. Inoltre si sottolinea la natura di atto negoziale della dichiarazione in questione e si reputa che la mancata sottoscrizione renda priva di efficacia la dichiarazione medesima che, dunque, non necessitava di alcuna revoca espressa, come preteso dalla Corte di appello, in quanto intrinsecamente non valida.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza o nullita’ della notifica del decreto di citazione a giudizio, per violazione di legge in ordine alle modalita’ della notifica telematica.

Il processo non sarebbe stato conosciuto da imputato e difensore, secondo il ricorrente, posto che non e’ stato notificato il decreto di citazione a giudizio per mancata ricezione del file contenente, in allegato, il decreto del difensore in proprio e quale domiciliatario, come da attestato di ricezione della P.E.C. senza allegati PDF, prodotta con la richiesta di rescissione e come documentato attraverso l’attestazione di invio della P.E.C., senza riferimento ad allegati.

Il ricorrente, richiamando la normativa in tema di notifica telematica nel procedimento penale (Decreto Legislativo n. 179 del 2012, articolo 16) sottolinea che l’atto giudiziario deve essere trasmesso, come autonomo, nell’ambito dell’e-mail notificata al destinatario, precisando il formato del medesimo. La previsione di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 12, n. 1 e articolo 14, n. 3, che sancisce anche l’estensione dell’atto e le modalita’ di sottoscrizione del medesimo (firma digitale Pades e formato PDF o file XML), non fa alcun riferimento a file con estensione.eml come quello allegato alla notifica in questione. Si richiama giurisprudenza di questa Corte che rileva che le notificazioni vanno espletate secondo le norme, anche regolamentari, concernenti sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici. La Corte di appello, dunque, erra nel pretendere, dal ricorrente, prova che all’interno del file ricevuto, denominato postacert.eml, non fosse contenuto il file pdf destinato a difensore ed imputato.

2. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta del sostituto P. Molino, con la quale chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.

2. Il primo motivo e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

2.1. Si osserva, invero, che, in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, va reputata valida l’elezione presso il difensore effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che, poi, rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione. Infatti si e’ sostenuto in questa sede di legittimita’, con un ragionamento che va condiviso, che l’omessa sottoscrizione delle persone intervenute non e’ causa di nullita’ del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non puo’ intendersi univocamente diretto alla revoca della dichiarazione di elezione di domicilio verbalizzata. Infatti, la mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio e’ carenza che genera l’invalidita’ della dichiarazione solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformita’ rispetto alle dichiarazioni rese, o all’intenzione di non dare piu’ corso all’elezione di domicilio (Sez. 2, n. 33956 del 14/06/2017, Pena, Rv. 270733, fattispecie in cui il verbale, contenente l’elezione, recava, in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione del dichiarante, la dicitura apposta con un timbro, s rifiuta di firmare accetta copia; Sez. 4, n. 16144 del 01/03/2017, Losco, Rv. 269607).

2.2. Premessi detti principi, e’ dunque valida l’elezione di domicilio de qua rispetto alla quale non viene nemmeno dedotto che il rifiuto a sottoscrivere l’atto, in cui detta elezione e’ contenuta, sia espressamente motivato con riferimento all’elezione di domicilio medesima.

3. Il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

3.1. Non e’ discussa la validita’ in se’ della notifica al difensore, avvenuta a mezzo P.E.C. al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel nostro sistema, del resto, e’ prevista la notifica telematica, ex articolo 150 c.p.p., disposta dal giudice, previa emanazione di specifico decreto, nei confronti di parti private diverse dall’imputato e dal difensore. Per queste ultime, invece, opera la disciplina sopravvenuta di cui all’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, con notifica disposta sia dal giudice che dal pubblico ministero che, pero’, non richiede l’adozione di apposito decreto e che ha come unico legittimo destinatario il difensore.

Infine alla notifica telematica a mezzo P.E.C. si procede ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 9-bis, sub 1-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti penali dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, per persone diverse dall’imputato, titolari di indirizzo P.E.C., risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, ipotesi per la quale sono specificamente regolamentate anche le conseguenze della mancata notifica (Sez. 5, n. 8724 17/11/2017, Rodriguez; Sez. 3, n. 6118 del 15/02/2016, Ronconi; Sez. 5, n. 35006 del 29/04/2016, Puddu; Sez. 6, n. 51348 del 1/12/2016, Lantigua, Rv. 268619).

3.2. Nella specie non risulta, poi, contestata l’avvenuta ricezione del file con allegati all’indirizzo di posta certificata corrispondente a quello fornito dal difensore, destinatario della notifica.

Si deduce, invece, che il file ricevuto ha estensione diversa (postacert.eml) di quella prevista (PDF o XML) dalle vigenti norme regolamentari ( Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 12, n. 1 e articolo 14, n. 3) che stabiliscono estensione dell’allegato e modalita’ di sottoscrizione del medesimo in caso di notifica a mezzo P.E.C. (firma digitale Pades e formato PDF o file XML). Il difensore, peraltro, evidenzia che l’allegato, con l’indicato formato, deve figurare in modo autonomo nell’e-mail di consegna ricevuta dal destinatario.

3.3. Orbene va premesso che e’ stato affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, Dionigi, Rv. 268877; Sez. 2, n. 39027 del 11/7/2017, Casaburi) che il sistema di posta elettronica certificata utilizzato dagli uffici giudiziari, per le notifiche degli atti giudiziari (cd. SNT, Sistema di Notificazioni Telematiche) attribuisce alle e-mail inoltrate valore legale in relazione all’invio e alla consegna al destinatario e garantisce, per effetto dei protocolli di sicurezza, la certezza anche in relazione ai contenuti dei messaggi e degli eventuali allegati, posto che, per questi ultimi, e’ impossibile ogni modifica successiva all’invio. Lo strumento adottato consente, poi, in ossequio alle specifiche tecniche di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato, il rilascio al mittente di una ricevuta la quale e’ prova della spedizione del messaggio, degli allegati e dell’avvenuta consegna alla casella di posta del destinatario. Per quanto concerne la formazione del messaggio con allegati, cio’ avviene mediante acquisizione di atti, selezionati al computer e caricati – da operatore all’uopo autorizzato – nel sistema, abilitato a segnalare anche eventuali errori. Dopo l’acquisizione, formato il fascicolo, il sistema associa al messaggio l’atto da notificare che, dopo l’invio, non e’ piu’ modificabile. All’esito della notifica il sistema produce il cd. artefatto, in formato PDF, che riporta ed attesta le informazioni presenti nel sistema, mentre la relata di notifica e’ costituita dalla cd. busta elettronica di ricezione della P.E.C., che ha un contenuto che puo’ essere verificato, in cancelleria, anche in momento successivo alla notifica.

Caratteristica del sistema e’, dunque, quella di consentire la conoscenza effettiva del contenuto del messaggio e, quindi, di prendere visione dei documenti informatici allegati, comunicati o notificati al destinatario. Infatti, selezionando prima dell’invio della PEC, il rilascio della ricevuta di consegna nella modalita’ “completa” quest’ultima, una volta tornata al mittente, avra’ come allegato un file denominato postacert.eml, all’interno del quale si trovano gli stessi file (duplicati informatici) che il mittente ha inviato al destinatario, rispetto ai quali il sistema assicura anche l’integrita’ del contenuto, rendendo impossibile la modifica di quelli gia’ inviati.

4. Orbene tanto premesso va osservato, nella specie, che correttamente la Corte di appello nel provvedimento impugnato ha esposto che in atti, vi e’, in calce, attestazione di trasmissione del testo originale del decreto di citazione a giudizio, emesso dal medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis.

Del pari e’ corretto il ragionamento della Corte territoriale secondo il quale e’ documentata l’avvenuta consegna del messaggio, tramite posta elettronica certificata, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, all’avv. (OMISSIS) anche come domiciliatario dell’imputato, che riporta come allegato il file postacert.eml. La denominazione e l’estensione di tale allegato, dunque, consentono di concludere che esso contenga il messaggio originale trasmesso, compreso di allegati. Di qui l’irrilevanza della deduzione difensiva, inerente la diversa estensione del file, rispetto a quella prevista dalle specifiche tecniche indicate dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 citato, che riguardano il formato dei documenti allegati.

4.1. Quanto all’onere probatorio circa la difformita’ o la completa diversita’ tra il documento allegato e quello che si assume dovesse essere trasmesso, nella specie, peraltro, non espressamente dedotta, questa Corte aderisce, comunque, al costante orientamento secondo il quale tale onere non puo’ essere assolto con la mera deduzione dell’incompletezza o non corrispondenza all’originale scansito, tenuto conto dell’affidabilita’ del sistema attraverso il quale la notifica telematica e’ assicurata, nonche’ della verificabilita’, a cura della parte che intende dedurla, del contenuto della cd. busta telematica, mediante accesso all’ufficio mittente della notifica (Sez. 3, n. 56280 del 24/10/2017, Zaurrini, Rv. 272421).

Del resto e’ stato affermato che, in tema di notificazione al difensore, mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato e’ sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessita’ di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario (Sez. 4, Rv. 268877 cit.).

4.2. Tenuto conto del ragionamento sin qui svolto, va affermato il principio di diritto, secondo il quale in relazione a modalita’ di apertura e consultazione della notifica con allegati, ricevuta a mezzo P.E.C., non integra errore incolpevole, idoneo a legittimare la rescissione del giudicato, la mancata attivazione da parte del destinatario della notificazione, di ogni intervento tecnico necessario a recepire la medesima notifica ed i relativi allegati, ove questa sia attestata da idonea ricevuta di consegna e di ricezione.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, alle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.