Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8619 del 28 marzo 2019

ORDINANZA

sul ricorso 27541-2012 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL, COMUNE DI NAPOLI UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –

e da

(OMISSIS) SPA;
– controricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, COMUNE DI NAPOLI UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 330/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO CHE

(OMISSIS) impugnava innanzi alla CTP di Napoli gli estratti di ruolo, le cartelle di pagamento e l’iscrizione ipotecaria, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti impositivi presupposti. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 279/30/2010, accoglieva il ricorso della contribuente. (OMISSIS) S.p.A. proponeva appello, chiedendo pronunciarsi il difetto di giurisdizione per i ruoli non riferiti a carichi tributari, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e carenza di motivazione. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 330/32/11, accoglieva l’appello, tenuto conto che, sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, veniva provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte a carichi tributari, dichiarando, pertanto, la legittimità della iscrizione ipotecaria, riconoscendo, invece, il difetto di giurisdizione per cartelle di pagamento riguardanti i contributi INPS. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. (OMISSIS) S.p.A. si costituisce con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato a tre motivi. La causa all’udienza del 22 febbraio 2018 veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie, chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione alle cartelle notificate ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (specificamente indicate ai nn. 1), 2), 3), 4) e 6) alle pagg. 15 e 16 del ricorso introduttivo), con le conseguenze previste di legge.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che (OMISSIS) S.p.A. avrebbe proposto appello solo nei confronti della contribuente, senza chiamare in causa anche il Comune di Napoli e la Camera di Commercio benche’ ritualmente costituiti nel giudizio di primo grado.

1.1. Il motivo e’ infondato. Dalla piana lettura della sentenza impugnata si evince che l’atto di appello e’ stato notificato al Comune di Napoli, alla Camera di Commercio di Napoli, con atto inviato a mezzo raccomandata a.r. in data 5.7.2010 (v. pag. 1 della sentenza della CTR).

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente deduce che dalle relate di notifica emergerebbe che in tutti i casi il messo notificatore ha notificato le cartelle di pagamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 c.p.c., come verificato dai giudici di appello. Si lamenta, pertanto, l’illegittimità del procedimento notificatorio, per omesso compimento di tutte le formalità previste dall’articolo 140 c.p.c., quali il deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario e l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in esame il messo incaricato non avrebbe affisso alla porta l’avviso di deposito, ma si sarebbe semplicemente limitato al deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendovi alcuna prova in tal senso. Inoltre, nelle relate di notifica delle cartelle verrebbe attestata la spedizione della raccomandata al destinatario quale completamento degli adempimenti previsti dalle norme sopra indicate, ma non vi sarebbe traccia della ricevuta di spedizione della stessa. Parte ricorrente lamenta che dalla produzione documentale allegata al presente ricorso, mancherebbero in atti tutte le ricevute di ritorno delle spedizioni delle raccomandate.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che nel caso in esame i giudici di appello avrebbero totalmente omesso di valutare che nella produzione documentale di controparte mancavano tutti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite, i quali costituirebbero la prova della indefettibile ed essenziale completamento e perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per connessione logica.

5.1. Le censure sono fondate.

Nel caso in cui si controverte non e’ contestato che le cartelle di pagamento, che costituiscono gli atti presupposti della iscrizione ipotecaria, sono stati notificati a mezzo di messo notificatore.

Parte ricorrente contesta la ritualità del procedimento notificatorio, assumendo l’omesso compimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c.

Questa Corte ha precisato che “In tema di notificazione della cartella esattoriale l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’articolo 140 c.p.c. (nella specie l’affissione dell’avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziche’ alla porta dell’abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l’ufficio postale (Cass. n. 265 del 2019; Cass. n. 19522 del 2016).

Si e’ anche affermato che: “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, sicche’ e’ nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario), salvo che non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per avere il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale “(Cass. n. 19522 del 2016).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha stabilito che, per le ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’Ufficiale giudiziario, l’articolo 140 c.p.c. impone a quest’ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate, ossia del deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito ala porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio. E cio’ allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta di ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito.

Osserva la Corte che: “se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità e’ rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime”. Pertanto, nel procedimento di cui si discute, essendo in contestazione il rituale adempimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c., occorre la prova dell’inoltro dell’avviso di ricevimento, mentre non e’ sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, e tale prova puo’ essere data solo con la sua allegazione.

Questa Corte ha osservato che: “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’articolo 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, e’ necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex articolo 140 c.p.c., puo’ dare atto di avere consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica (v. Cass. n. 21132 del 2009, Cass. n. 25985 del 2014). Si e’ anche rilevato che: ” In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, u.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. n. 25079 del 2014; Cass. n. 27825 e n. 9782 del 2018).

Orbene, parte ricorrente si duole anche del fatto che i giudici di appello avrebbero omesso di valutare che nella produzione documentale di controparte non erano presenti tutti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite.

Invero, i giudici di appello, con riferimento a tutte le cartelle notificate a mezzo di messo notificatore, danno atto in motivazione che e’ stato inviato avviso con raccomandata a.r., indicando la relativa data di spedizione, ma nulla precisano sulla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento.

Ne consegue che le dedotte censure meritano accoglimento, e la sentenza impugnata va, in parte qua, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame, tenendo conto dei principi espressi in tema di ritualità del procedimento notificatorio.

6. Dall’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso principale, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.A., la quale ha eccepito l’improponibilità e l’inammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo per carenza di interesse ad agire e l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, nella parte in cui ha ritenuto non affetta da nullità l’inammissibilità del ricorso introduttivo, che avrebbe potuto essere rilevata, anche d’ufficio, in ragione della produzione documentale dalla quale era dato evincere la ritualità del procedimento notificatorio ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., trattandosi di questioni che potranno essere riproposte innanzi al giudice del merito.

7. In definitiva, va accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, e dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.a.; la sentenza impugnata va cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, con riferimento ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.