Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7159 del 13 marzo 2020

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis)
-rìcorrente-

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Napoli 25.5.2018, n.2443/2018, in R.G. 5630/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.1.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente,

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1.(omissis) impugna la sentenza App. Napoli 25.5.2018, n.2443/2018, in R.G. 5630/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Napoli 6.8.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. La corte ha: a) negato la sussistenza dei motivi di persecuzione già nel racconto del richiedente, fuggito dal Ghana per timore di non ulteriormente specificate conseguenze costrittive sulla sua attività di barbiere, dunque con timore di una banda di malviventi peraltro denunciati alla polizia; b) escluso la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di un rischio alla vita o alla persona per effetto di un conflitto locale generalizzato, d’altronde escluso da fonti pubbliche consultabili; c) ritenuto insussistente il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente prova dell’integrazione raggiunta e impossibile contestualizzazione dell’impedimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali;

3. il ricorso descrive un unico complesso motivo di censura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1. si contesta, anche come vizio di motivazione, la violazione degli artt.2-3 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e 5 co.6 d.lgs. n. 286 del 1998, restringendo la censura al diniego della concessione della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, per avere la corte omesso di motivare sullo stato della giustizia in Ghana e la situazione d’integrazione in Italia del richiedente;

2. il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione; il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 maggio 2018), documenta di avere proceduto alla notifica in via telematica dell’odierno ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella all’Avvocatura dello Stato alle successive ore 00:00:42 dello stesso 28 dicembre 2018, dunque oltre la scadenza del 27 dicembre 2018;

3. non appare così rispettato il termine di sei mesi di cui all’art.327 c.p.c.; da un lato, va ribadito che «in tema di notificazione con modalità telematiche, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo» (Cass. 21445/2018, 393/2019); per quanto tuttavia la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile, a seguito di Corte cost. n.75 del 2019, anche alla notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale deirart.l6-septies del d.l. 18.10.2012, n. 179 (conv. con modiche nella l. 17.12.2012, n.221), essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa;

4. nella vicenda, non si può dire che la richiesta di notifica con modalità telematiche sia avvenuta dunque l’ultimo giorno utile, e sia pur oltre le ore 21,00 con applicazione – ai sensi dell’art.147 l.f. – della regola di efficacia dal giorno seguente solo per il destinatario della notifica, proprio perché la stessa richiesta del notificante e la ricevuta di accettazione sono avvenute quando era già iniziato il giorno 28 dicembre 2018 e, a maggior ragione, a tale giorno appartiene la consegna, ancora successiva;

5. la conseguenza così enunciata, dall’altro lato, tiene conto della sospensione dei termini feriali, dando continuità al principio per cui «la disciplina introdotta con il d.l. n. 13 del2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, si applica, ai sensi deH’art. 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017… conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello rese su ricorsi originariamente introdotti anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina (anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale)» (Cass. 30970/2019, 30040/2019); si tratta di indirizzo che ha fissato lo spartiacque processuale avuto riguardo a «ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data» (Cass. 22304/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2020.