Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019

ORDINANZA

sul ricorso 3621-2018 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– ricorrente –
contro
(omissis);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5143/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata l’08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la società contribuente impugnava l’atto di pignoramento presso terzi notificatole tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 4 maggio 2015;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva nel merito il ricorso;

che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello ritenendo non valida la notifica effettuata mediante PEC contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anziché con estensione “.p7m” atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre la società contribuente si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602 del 1973 perché l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non determina l’invalidità dell’atto, la cui esistenza dipende dalla circostanza che sia riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e perché un atto può essere notificato anche tramite PEC, a nulla rilevando se il file della cartella abbia estensione “.pdf” anziché “.p7m”;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, 21 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la domanda con cui la società chiedeva dichiararsi la nullità della cartella a causa della natura del file allegato è stata formulata per la prima volta nelle controdeduzioni in appello;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, 21 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto in ogni caso dalla nullità della notifica discenderebbe al più l’illegittimità del pignoramento ma non anche della cartella;

ritenuto che il primo motivo è fondato perché:

per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è stato statuito che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass, 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere 0 della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (cass. 30 ottobre 2018, n. 27561);

per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in “estensione.doc”, anziché “formato. pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561);

ritenuto pertanto che, una volta ritenuta la fondatezza del primo motivo di ricorso e ritenuti assorbiti i restanti motivi, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019.