Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3259 del 5 febbraio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 29118-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– intimato –

avverso la sentenza n. 2551/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2018 dal Consigliere Dott. BILLI STEFANIA.

RITENUTO
CHE:

la controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento per il mancato pagamento della cartella emessa dal Comune di Roma relativa alla TARSU riguardante gli anni dal 1999 al 2002;

il contribuente ha impugnato il provvedimento lamentando: l’omessa notifica degli atti presupposti, nonche’ della cartella; l’inesistenza dei titoli esecutivi e del diritto a procedere ad esecuzione forzata; l’intervenuta prescrizione; la violazione della L. n. 212 del 2000, articoli 7 e 8;

la C.T.R. di Roma, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto integralmente l’originario ricorso sul presupposto: dell’assenza di prova circa l’avvenuta notifica degli atti presupposti e della cartella di pagamento; del riconoscimento da parte della stessa (OMISSIS) s.p.a. della tardivita’ della notifica della cartella; della prescrizione dei crediti relativi agli anni di imposta oggetto della pretesa tributaria;

avverso la sentenza ricorre (OMISSIS) s.p.a., mentre il contribuente resta intimato.

CONSIDERATO
CHE:

1. (OMISSIS) s.p.a. propone tre motivi di ricorso; nel primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3; in particolare, ci si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto di poter conoscere dei vizi della cartella di pagamento prodromica senza avere effettuato alcuna indagine in ordine alla notifica della predetta cartella; con il secondo motivo si lamenta la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 112; nello specifico, ci si duole che il giudice di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi in relazione all’eccezione di inammissibilita’ dell’opposizione avverso l’intimazione di pagamento non per vizi propri, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, tenuto conto della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione.

2. I motivi sono fondati e possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

2.1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, il ruolo e la cartella di pagamento rientrano tra gli atti impugnabili nel processo tributario. Il comma 3 del citato articolo prevede, inoltre, che: ” Gli atti diversi da quelli indicati (n.d.r. al comma 1) non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo’ essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’ atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ ultimo”.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2: “se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.

Non vi e’ dubbio che l’intimazione di pagamento sia un atto impugnabile, in quanto secondo quanto espresso dalla S.C.: “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) e’ una facolta’ e non un onere, costituendo un’estensione della tutela” (Cass. n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n. 26129 del 2017).

In applicazione dei principi ora richiamati il giudice adito a seguito di impugnazione dell’intimazione di pagamento puo’ estendere la propria cognizione anche ai vizi della sottesa cartella di pagamento solo ove quest’ultima non sia stata notificata. La finalita’ dell’ultimo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19 comma 3, infatti, e’ quella di consentire al contribuente l’esperimento di un’adeguata difesa nei confronti di un atto di cui non ha avuto conoscenza.

Nell’atto di appello (OMISSIS) s.p.a. ha denunciato la regolarita’ della notifica della cartella di pagamento avvenuta il 29.8.2005 e provveduto alla sua allegazione.

Il contribuente ha preso posizione nelle controdeduzioni su tale eccezione e, dunque, si puo’ concludere che tale doglianza facesse parte del thema decidendum.

La sentenza impugnata, tuttavia, ha erroneamente omesso di pronunciarsi su tale eccezione ed ha respinto l’appello sul presupposto dell’assenza della prova della notifica della cartella di pagamento, affermando la tardivita’ dell’intimazione di pagamento notificata in data 26 febbraio 2010 e la prescrizione dei crediti.

Tenuto conto che la cartella di pagamento e’ stata notificata il 29 agosto 2005, l’eventuale tardivita’ di tale notifica avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione, in virtu’ del principio sopra richiamato espresso dal Decreto Legislativo n. 546 del 1993, articolo 19, comma 3, secondo cui gli atti impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri. Essendo stata, infatti, effettuata la notifica della cartella di pagamento, atto prodromico all’intimazione di pagamento, i vizi in essa contenuti non potevano essere fatti valere nell’impugnazione della successiva intimazione di pagamento, in quanto avrebbero dovuto essere oggetto di un’autonoma impugnazione. Risultano, dunque, fondati i primi due motivi, non avendo la sentenza impugnata deciso in merito alla eccepita avvenuta notifica della cartella di pagamento ed avendo esteso la propria cognizione su tale atto prodromico prescindendo dall’accertamento relativo alla sua effettiva notifica, in violazione dell’articolo 19 sopra richiamato.

3. Con il terzo motivo (OMISSIS) s.p.a. lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di appello ritenuto prescritte le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente. In particolare ci si duole, sotto altro profilo, sempre dell’omesso esame della circostanza relativa alla produzione nel giudizio di appello della notifica della cartella di pagamento.

3.1. Il motivo e’ fondato.

4. Alla luce di quanto esposto al punto 2 della presente sentenza e’ da escludere la prescrizione del credito. Nella specie la cartella di pagamento risulta notificata il 29/8/2005, mentre l’intimazione di pagamento e’ stata notificata in data 26/2/2010. Si richiama sul punto quanto affermato dalla S.C., secondo cui: “Il diritto alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto e’ soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell'”actio iudicati”, di cui all’articolo 2953 c.c.” (Cass. n. 28576 del 2017 in linea con quanto affermato da Cass. s.u. n. 25790 del 2016). Non risulta, quindi, superato il termine quinquennale di prescrizione, in quanto alla data della notifica dell’intimazione di pagamento non era ancora spirato il termine di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento.

5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata. Non sono necessari ulteriori accertamenti, in quanto le uniche doglianze contenute nel ricorso originario non esaminate, relative alla violazione della L. n. 212 del 2000, articoli 7 e 8, restano caducate alla luce della regolare notifica della cartella di pagamento. Ne consegue, dunque, il rigetto dell’originario ricorso introduttivo.

6. La condanna alle spese del presente giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo;

– condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (OMISSIS) s.p.a, che liquida nell’importo di Euro 600,00 per compensi, oltre rimborso e spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge.