Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2705 del 6 febbraio 2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 104/2011/29 depositata il 6/4/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da (OMISSIS) contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Taranto n. 485/7/2004 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 61 vol. 1041 per imposta di successione. La CTR riteneva irrituale la notifica del prodromico avviso di accertamento avvenuta nelle mani di “persona che vive in casa ma si qualifica vicina cui non e’ inviata raccomandata”.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha escluso la ritualita’ della notifica dovendo parificarsi a persona “addetta alla casa”, la coinquilina (OMISSIS), soggetto cui era stato consegnato l’atto.

La censura e’ infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 13625 del 22/07/2004) secondo cui la consegna della copia a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa – dagli atti si evince solo che l’avviso sarebbe stato consegnato a ” (OMISSIS), coinquilina” – non e’ assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullita’ della notifica.

Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.