Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26705 del 21 ottobre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 26927-2017 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1216/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Trani ha accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. contro ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e Finanza per la violazione del Decreto Legge 21 novembre 2007, articolo 58, comma 1, (effettuazione di operazioni finanziarie senza l’osservanza delle modalita’ previste dal Decreto Legge n. 231 del 2007, articolo 49, comma 5).

Gli opponenti avevano dedotto che la notificazione del verbale di contestazione della violazione era stata eseguita a mezzo del servizio postale, con consegna del plico in mani di persona di cui nell’avviso di ricevimento non era indicata la qualita’, ne’ il rapporto con i destinatari della notificazione.

Il tribunale ha accolto l’opposizione, riconoscendo la nullita’ della notificazione nei termini dedotti dagli ingiunti.

La Corte d’appello di Bari e’ andata in contrario avviso, riconoscendo che l’amministrazione aveva notificato il verbale non tramite ufficiale giudiziario, ma mediante spedizione diretta.

Conseguentemente le indicazioni che dovevano risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validita’ della notificazione non erano quelle di cui all’articolo 139 c.p.c., ma quelle prescritte nel regolamento postale per la raccomandata ordinaria, con l’ulteriore conseguenza che spettava al destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nell’impossibilita’ di acquisire conoscenza dell’atto, in applicazione della norma di cui all’articolo 1335 c.c..

La corte ha osservato che, nella specie, tale prova non era stata fornita, essendo irrilevante che la persona cui l’atto fu consegnato non risultasse dallo stato di famiglia, potendo ricorrere altro tipo di rapporto, come risultava indirettamente dal fatto che la medesima persona aveva ritirato le raccomandate in date diverse e in indirizzi diversi (domicilio della persona fisica e della societa’).

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1335 c.c. e violazione degli articoli 24 e 111 Cost..

Si sostiene che la mancata indicazione, nell’avviso di ricevimento, della qualita’ della persona cui e’ stato consegnato il plico impedisce di ritenere operante la presunzione stabilita dall’articolo 1335 c.c., la quale, cosi’ come applicata dalla corte d’appello, risultava altresi’ in contrasto con il principio dell’effettivita’ del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il Presidente della Sesta Sezione civile ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Economia e Finanza, in quanto eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale di Bari invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Il Ministero ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso. Si deduce che la rinnovazione della notificazione, eseguita per via telematica, non comprendeva il ricorso per cassazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta inammissibilita’, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380 – bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In vista dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria.

In relazione all’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato osserva il collegio che i ricorrenti hanno depositato – in formato cartaceo, con attestazione di conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC ags.rm avvocaturastato.it, dei suoi allegati, che includevano anche il ricorso per cassazione, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 6, comma 2.

L’attivita’ da essi compiuta e’ conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in materia. “Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalita’ telematiche, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 6, comma 2” (Cass. n. 26102/2016).

Ci sono quindi le condizioni per dare continuita’ al principio secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, “costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Cass. n. 15035/2016; n. 26102/2018).

Il Ministero controricorrente tale prova non ha fornito, sicche’ la eccezione va rigettata.

Il ricorso e’ infondato.

La corte d’appello ha riconosciuto che, nella specie, la notificazione del verbale con il quale fu contestata la violazione non era avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, ma in via diretta da parte dell’amministrazione, facendone derivare da cio’ l’applicabilita’ delle norme del regolamento postale.

Al fine di giustificare tale conclusione essa ha richiamato i principi di giurisprudenza di legittimita’ in materia di notificazione di cartelle di pagamento (Cass. n. 15973/2014), ritenendoli, applicabili, per identita’ di ratio, anche nella materia in esame.

Tale statuizione, che costituisce l’essenziale premessa della decisione, non ha costituito oggetto di censura, il che rende un fatto ormai acquisito che la regolarita’ della notificazione va valutata, nella specie, in applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non di quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 29022/2017; n. 8293/2018; 8086/2018).

In relazione a tale fattispecie di notificazione e’ stato chiarito che “fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullita’ ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualita’ del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilita’ della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di prendere cognizione del plico” (Cass. n. 24780/2018).

La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati.

Da un lato essa ha ritenuto che, essendo la comunicazione pervenuta all’indirizzo del destinatario, fosse a quel punto onere del medesimo di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di prendere cognizione del plico; dall’altro, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha riconosciuto che la prova non era stata fornita.

I richiami di giurisprudenza, operati nel ricorso a Cass. n. 9303 del 2012 e a Cass. n. 20924 del 2005 per sostenere il contrario, non sono pertinenti.

In ambedue le pronunce si nega l’operativita’ della presunzione ex articolo 1335 c.c. in forza della sola spedizione, quando manchi la prova dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione.

Al contrario, nel caso in esame, e’ un fatto oggettivo che la comunicazione e’ pervenuta all’indirizzo del destinatario, il quale pretende di paralizzare l’operativita’ della presunzione in base alla considerazione, irrilevante per quanto sopra detto, della mancata indicazione della qualita’ della persona cui e’ stato consegnato il plico.

In relazione ai profili di incostituzionalita’ ventilati nel ricorso si deve infine rilevare che la possibilita’ accordata dall’articolo 1335 c.c. al destinatario dell’atto, di superare la presunzione di conoscenza mediante la prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilita’ di averne notizia, esclude che la norma sia di per se’ in contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa (Cass. n. 8399/1996).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.