Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26134 del 19 dicembre 2016

ORDINANZA

sul ricorso 12214/2014 proposto da:

(OMISSIS), quale erede nel beneficio di Inventario del Sig. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 653/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, emessa il 25/03/2013 e depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDRIA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega Avvocato (OMISSIS),) che si riporta ai motivi del controricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, in via preliminare, al ricorrente va assegnato termine sino all’udienza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della relata di notifica ad (OMISSIS) e alla (OMISSIS) s.p.a.;

che, con sentenza n. 653 depositata il 27 marzo 2013, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS), dante causa dell’odierno ricorrente, avverso la sentenza di primo grado con cui il tribunale di Ragusa aveva parzialmente accolto la domanda della curatela del fallimento – SOCIETA’ (OMISSIS) s.p.a. di condanna di liquidatori e dei sindaci della societa’ al risarcimento del danno ai sensi della L. Fall., articolo 146, regolando le spese di lite; che la corte distrettuale ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata a (OMISSIS) in data 29 settembre 2007 ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., essendo l’atto stato ricevuto da (OMISSIS), che si era qualificata all’ufficiale postale come “assistente al servizio del destinatario”; che l’atto di appello era stato notificato dal (OMISSIS) alla curatela solo in data 22 luglio 2008, ben oltre il termine abbreviato, risultando sfornite di prova le allegazioni inerenti la pretesa non imputabilita’ del ritardo e uno stato di malattia del notificante, non potendo applicarsi l’istituto della rimessione in termini;

che avverso tale pronuncia (OMISSIS), quale erede beneficiato di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla curatela del fallimento con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione per essere la stessa “apparente”, avendo dato per scontato il positivo esito della notifica della sentenza di primo grado, la’ dove questo era esattamente il fatto da dimostrare, anche con riferimento alla qualifica della (OMISSIS) di addetta al servizio del destinatario, che in realta’ sarebbe stata assolutamente ignota al medesimo;

che il secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 140 c.p.c., deducendo la circostanza che la (OMISSIS) non sarebbe mai stata identificata, essendo incongrua l’interpretazione secondo cui l’onere di dimostrare la mancanza di collegamento del soggetto ricevente l’atto con destinatario della notifica incomberebbe su quest’ultimo;

ritiene che il ricorso non sembra meritevole di accoglimento; il primo motivo di ricorso appare infondato – atteso che la motivazione e’ tutt’altro che apparente, avendo fatto riferimento ai fatti essenziali – e peraltro non specifica il fatto non esaminato, in tal modo violando il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); parimenti infondato sembra il secondo motivo di ricorso, laddove contesta il criterio di attribuzione dell’onere della prova del collegamento del destinatario della notifica postale con il soggetto che ha materialmente ricevuto l’atto; sul punto va infatti rilevato che la corte distrettuale sembra aver fatto corretta applicazione dei principi applicabili nella materia, atteso che costituisce affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attivita’ svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale;

che dunque la dichiarazione della (OMISSIS) all’ufficiale postale, secondo l’attestazione apposta dallo stesso nella relata di notifica, legittima una presunzione semplice di conformita’ al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario della notifica vincere allegando e provando il contrario (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7113 del 25/05/2001); ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’articolo 380-bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il difensore della Curatela resistente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente Curatela delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da’ inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.