Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2415 del 4 febbraio 2020

ORDINANZA

sul ricorso 11649-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE:

1. – (OMISSIS) S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. nonche’ di (OMISSIS) S.r.l. contro la sentenza del 9 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile il reclamo della societa’ avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

2. – Non spiegano difese gli intimati.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 137, 156 e 160 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato improcedibile il reclamo in ragione della inesistenza della sua notificazione eseguita non gia’ ad istanza del difensore (OMISSIS), bensi’ di (OMISSIS).

Il secondo motivo denuncia nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatto decisivo della controversia in relazione alle avvenute notifiche telematiche effettuate in data 8 gennaio 2018 e 9 gennaio 2018.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso e’ manifestamente fondato.

5.1. E’ manifestamente fondato il primo motivo.

Si fa menzione, nella sentenza impugnata, senza citarne gli estremi, di una non meglio identificata “recente, giurisprudenza di legittimita’” secondo la quale “la legittimazione a richiedere la notifica di un atto… spetta alla parte o al suo difensore munito di procura, in quanto abilitato a compiere tutte le attivita’ non riservate alla prima, sicche’ la notifica richiesta da un terzo soggetto, non munito della rappresentanza, non essendo riferibile alla parte, e’ una notifica inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria”.

Questi viceversa i termini della questione.

La parte istante, che da’ impulso al procedimento di notificazione, e’ individuata dall’articolo 137 c.p.c., il quale stabilisce che essa e’ eseguita “su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere”.

L’istanza richiede la forma scritta. Peraltro, la mancanza di essa, quale requisito dell’istanza di procedere alla notificazione di persona, non incide sulla validita’ della notificazione medesima (Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

Con riguardo in particolare alla parte, occorre dire che legittimato a chiedere la notificazione e’ non soltanto la parte personalmente, ma anche il difensore munito di procura. La soluzione trova fondamento sia sulla lettera dell’articolo 137 c.p.c., sia su quella del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 104, comma 2, “Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari”, ove e’ stabilito che le richieste all’ufficiale giudiziario debbano essere fatte “dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore”.

E’ stata percio’ in passato negata validita’ alla notificazione richiesta non dalla parte personalmente o da un difensore munito di procura (v. Cass., Sez. Un., 26 novembre 1990, n. 11356; ammette la possibilita’ della sanatoria attraverso la costituzione del procuratore legittimato Cass. 3 ottobre 1991, n. 10311). In particolare, la notifica eseguita ad istanza di un soggetto diverso dalla parte del rapporto processuale o dal suo difensore munito di procura e’ stata in piu’ occasioni giudicata inesistente (p. es. Cass., Sez. Un., 26 novembre 1990, n. 11356). E’ stato detto, ad esempio, che, essendo privo di legittimazione il mero domiciliatario, giacche’ questi si limita a sostituire il destinatario dell’atto, e’ inesistente la notificazione eseguita su sua istanza (Cass. 26 aprile 1975, n. 1613; Cass., Sez. Un., 3 gennaio 1979, n. 1; Cass. 14 dicembre 1982, n. 6865; Cass. 29 ottobre 1984, n. 5522; Cass. 21 novembre 1986, n. 6861; Cass., Sez. Un., 14 novembre 1996, n. 9972). In realta’, gia’ in epoca antecedente alla nota decisione delle Sezioni Unite, che ha ristretto l’ambito di operativita’ dell’inesistenza a vantaggio della nullita’ e della conseguente possibilita’ di sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916, che individua gli elementi costitutivi del procedimento di notificazione nell’attivita’ di trasmissione ed in quella di consegna), l’indirizzo menzionato incontrava precisi limiti. Ed infatti, secondo un orientamento del tutto fermo, il soggetto legittimato a chiedere la notificazione, dunque la parte o il suo difensore, puo’ affidare il relativo incarico ad un terzo, anche con delega meramente verbale: ed in tal caso, l’omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito la attivita’ suddetta, ovvero della sua qualita’ di incaricato del legittimato e’ irrilevante ai fini della validita’ della notificazione, se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (Cass. 13 marzo 1998, n. 2742; Cass. 3 luglio 2001, n. 8991; Cass. 6 maggio 2011, n. 10004; Cass. 8 marzo 2016, n. 4520). E, ovviamente, ove un apparente estraneo abbia chiesto all’ufficiale giudiziario di notificare un atto, impiegando cosi’ tempo e denaro, e’ senz’altro ragionevole presumere che lo abbia fatto perche’ a cio’ incaricato: e che, dunque, l’istanza di notificazione debba essere fatta risalire all’effettivo legittimato. La delegabilita’ anche verbale dell’attivita’ di impulso del procedimento notificatorio e’ stata in particolare ammessa anche in un caso significativo, quale quello della notificazione effettuata direttamente dall’avvocato domiciliatario, avvalendosi della L. n. 53 del 1994, in quanto – e’ stato detto – quest’ultima non esclude espressamente la delegabilita’ di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza (Cass. 29 settembre 2016, n. 19294).

In definitiva, l’istanza di parte puo’ ritenersi sussistente ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non via sia incertezza assoluta sull’istante, essendo possibile individuare la parte a richiesta della quale la notifica e’ stata eseguita: e dunque e’ stata ritenuta valida la notificazione effettuata “su richiesta di chi in atti” (Cass. 7 novembre 1991, n. 11883; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1781; Cass. 26 gennaio 2005, n. 1574; Cass. 22 luglio 2005, n. 15500); la notificazione effettuata senza indicazione alcuna dell’istante nel caso in cui le parti del processo siano solo due (Cass. 3 febbraio 2005, n. 2181); la notificazione senza indicazione dell’istante quando l’indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell’atto (Cass. 3 aprile 1985, n. 2268; Cass. 27 maggio 1987, n. 4750; Cass. 8 febbraio 1991, n. 1300; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2149; Cass. 4 gennaio 1995, n. 140; Cass. 1 dicembre 1997, n. 12126; Cass. 10 maggio 2000, n. 5991; Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

Sicche’, nel caso in esame, la Corte territoriale e’ incorsa in errore nel ritenere l’inesistenza della notificazione per il fatto che la notificazione del reclamo fosse stata effettuata ad istanza non di (OMISSIS), bensi’ di (OMISSIS).

La sentenza impugnata e’ cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterra’ a quanto dianzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

5.2. – Il secondo motivo e’ assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.