Corte di Cassazione – Ordinanza n. 23728 del 10 ottobre 2017

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– ricorrente principale –

e

(OMISSIS) s.p.a., societa’ incorporante (OMISSIS) s.p.a.;

– ricorrente incidentale-

contro

(OMISSIS), in qualita’ di liquidatore e altresi’ socio di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rapp. e dif. dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016 in R.G. 50/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. con distinti ricorsi (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS) s.p.a. impugnano la sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016, con cui e’ stato accolto il reclamo di (OMISSIS), liquidatore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in cio’ rilevando che il ricorso introduttivo era stato notificato presso la sede della societa’ e non presso la residenza del liquidatore (indicata nella visura camerale);

2. con il ricorso principale si deducono tre motivi e, in particolare:

– violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, comma 3, in quanto la notifica del ricorso introduttivo e’ avvenuta correttamente (prima tramite PEC, poi alla sede legale risultante dalla visura della Camera di Commercio ed infine l’atto veniva depositato presso la casa comunale);

– violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, comma 3, e articolo 145 c.p.c., poiche’ il tribunale ha ritenuto che nell’ipotesi in cui si chieda il fallimento di una societa’ posta in liquidazione e’ necessario effettuare le notifiche presso la residenza del liquidatore;

– violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, essendo la societa’ fallita cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta;

3 con il ricorso incidentale si deduce un unico motivo, ossia la violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che il ricorso introduttivo andasse notificato presso la residenza del liquidatore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la L.Fall., articolo 15, comma 3, (come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione e’ trasmesso, con modalita’ automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;

2. la Corte Costituzionale, intervenuta sul tema, ha statuito che “a differenza della disposizione di cui all’evocato articolo 145 c.p.c., esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure – il riformulato L.Fall., articolo 15 (come emerge dalla relazione di accompagnamento del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, il cui testo, in parte qua, non e’ stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone di coniugare quella stessa finalita’ di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerita’ e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. E, a tal fine appunto, prevede che il tribunale e’ esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo” (Corte Cost. 146/2016): infatti, con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, il legislatore ha inteso tutelare la specialita’ e la complessita’ degli interessi, segnando, cosi’, l’innegabile diversita’ tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex articolo 145 c.p.c.;

3. i motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente per le questioni trattate, sono pertanto manifestamente fondati, anche con riguardo al caso della societa’ cancellata: infatti, come ha gia’ avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimita’, “nel caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato, ai sensi della L.Fall., articolo 15, comma 3, – nel testo novellato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede” (Cass. 17946/2016);

4. ne’ la menzionata specialita’, e completezza, di disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento patiscono una deroga per il caso della societa’ che, cancellata dal registro delle imprese e gia’ in liquidazione, sarebbe situazione normata in modo aggirante il precetto della L.Fall., articolo 15, che, per la sua portata invece generale, attiene ad ogni vicenda di imprenditore fallibile e dunque anche se in forma societaria, cancellata o meno, senza eccezioni ovvero permeabilita’ del regime ordinario delle notifiche, interamente derogato; ne consegue che “va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. o 145 c.p.c., (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’.” (Cass. 602/2017);

5. la stessa ultima pronuncia da’ atto che, “introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si e’ appena detto – il legislatore del 2012” ha inteso codificare e rafforzare il principio secondo cui “il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”, conclusioni che vanno ripetute anche nella fattispecie prevista dalla L.Fall., articolo 10, che contempla – per l’anno successivo – la ricordata eccezione alla regola della perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta.

Il ricorso va accolto, con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.