Corte di Cassazione – Ordinanza n. 18422 del 12 luglio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 7813-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RITENUTO IN FATTO

La (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Napoli avverso una intimazione di pagamento notificata in data 5.9.2011 eccependone l’invalidita’ per difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta.

La CTP di Napoli con sentenza n.31/45/12, nella contumacia di (OMISSIS) s.p.a. dichiarava il ricorso inammissibile in quanto la contribuente aveva effettuato dei pagamenti parziali in relazione alla propria esposizione debitoria con cio’ dimostrando di avere conosciuto la cartella che non aveva opposto.

La CTR della Campania con sentenza n. 303/32/03 depositata il 21.9.2013 accoglieva l’appello sul rilievo che l’intimazione di pagamento non fosse stata preceduta da regolare notifica della cartella esattoriale effettuata, per irreperibilita’ relativa, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. senza l’invio della raccomandata con l’avviso di deposito.

Avverso la sentenza della CTR (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce in rubrica violazione e falsa applicazione degli articoli 140 e 145 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura non e’ fondata.

la. Questa Corte con la sentenza n. 25079 del 2014 ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del citato articolo 26, u.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, alinea (e), sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 140 c.p.c., disposizione richiamata dall’articolo 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 9782/2018; Cass. 14316/2011).

Nella specie, la notifica della cartella di pagamento e’ stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilita’ c.d. relativa del destinatario dell’atto, di cui la ricorrente non ha fornito doverosa prova, e pertanto, la statuizione impugnata, che si e’ conformata al citato principio giurisprudenziale, non merita censura alcuna.

2. Con il secondo motivo (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 617 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sostenendo che ove la societa’ ricorrente avesse voluto fare valere il mancato perfezionamento della cartella di pagamento avrebbe dovuto farlo anteriormente all’atto di pignoramento del 6.10.2011, successivo alla notifica dell’intimazione di pagamento perche’ dopo tale data poteva farlo solo nella forma della opposizione agli atti esecutivi.

La censura non e’ fondata.

L’unico onere che aveva la contribuente per eccepire la invalida notifica della cartella di pagamento presupposta dalle intimazione era di impugnare tempestivamente quest’ultima, senza che possa avere alcun rilievo la circostanza che, a fronte di una procedura esecutiva invalidamente instaurata, la (OMISSIS), avendo ricevuto anche la notifica di un atto di pignoramento, abbia dovuto provvedere al pagamento per evitare l’esecuzione.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8000,00 oltre agli accessori e al rimborso delle spese generali.