Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17346 del 27 giugno 2019

ORDINANZA

sul ricorso 14327-2018 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente-

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 818/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO CHE

(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia che, decidendo sul gravame nei confronti dell’ordinanza che aveva negato la protezione internazionale e quella umanitaria, ha dichiarato estinto il processo d’impugnazione per omessa osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica della citazione all’avvocatura dello Stato;

la corte d’appello ha sottolineato che, constatata la mancata notifica all’avvocatura dello Stato, l’appellante aveva chiesto un termine per rinnovarla; dopodiche’, pero’, non aveva provveduto al rinnovo affermando di ritenere valida la notifica precedentemente effettuata ai sensi del Regio Decreto n. 1611 del 1910, articolo 11;

il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 291 c.p.c. e del citato Regio Decreto n. 1611 del 1910, articolo 11;

il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

il ricorso e’ inammissibile per difetto di specificita’ (articolo 366 c.p.c., n. 3);

secondo l’impugnata sentenza la notifica era stata fatta ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis;

la L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, prevede che “la notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”;

l’impugnata sentenza riferisce che l’appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo “non risultante dai predetti elenchi”;

il ricorrente ha censurato la decisione in base a un ragionamento astratto: egli – come d’altronde espressamente riferito a pag. 6 del ricorso – si e’ limitato “a esporre una serie di pronunce e orientamenti” a suo dire finalizzati a “chiarire la questione”; orientamenti incentrati sull’affermazione che la notifica sarebbe da considerare valida “anche se il registro indicato fosse il registro Ipa”, ovvero sul rilievo che anche l’indice cd. Ini-Pec e’ un pubblico elenco, ovvero ancora sulla considerazione che la modalita’ di perfezionamento della notificazione telematica postula “che la notificazione provenga da un indirizzo Pec (..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi” e che “giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di recapito”;

tutte queste considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non e’ specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all’effettuazione “a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi”; non deve farsi applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.