Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17235 del 2 luglio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 4488-2017 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 887/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Veneto indicata in epigrafe, con la quale e’ stato respinto l’appello del contribuente e confermata la legittimita’ del preavviso di fermo in relazione alla rituale notifica dell’atto propedeutico, effettuato con raccomandata consegnata alla moglie del contribuente pur senza l’inoltro di raccomandata informativa al destinatario.

L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso

Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera b) bis e dell’articolo 19 c.p.c., e’ manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte ha di recente ricordato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso) ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lettera b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso – cfr. Cass. n. 2868/2017. Nella medesima circostanza si e’ aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, poi espressamente ritenendo che “… Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale e’ l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – ha deciso che nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, citato articolo 26, u.c. e articolo 60, comma 1, alinea, sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014′- cfr. Cass. n. 2868/2017.

A tale principio non si e’ conformato il giudice di merito che ha, per converso, escluso la necessita’ della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell’atto.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione Semplificata.