Corte di Cassazione – Ordinanza n. 13755 del 22 maggio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 25715-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;
– intimato –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SRL;
– controricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 227/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

§1. La societa’ (OMISSIS) impugnava l’estratto ruolo unitamente alle sottese cartelle eccependo l’omessa notifica delle stesse, nonche’ la mancata indicazione del responsabile nei prodromici atti impositivi, la prescrizione quinquennale del credito, la carenza dei titoli esecutivi; disconosceva altresi’ la conformita’ delle copie delle cartelle agli originali.

La C.T.P. di Napoli respingeva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dalla societa’.

La C.T.R. della Campania dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine a talune delle cartelle sottese all’estratto ruolo, accertava la regolare notifica delle restanti cartelle, dichiarava la nullita’ di talune di quelle regolarmente notificate dopo il 2008 e carenti dell’indicazione del responsabile del procedimento; dichiarava l’intervenuta prescrizione triennale relativa alle tasse auto.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la concessionaria (OMISSIS) SPA propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La societa’ contribuente si costituisce con controricorso, formulando ricorso incidentale affidato a tre censure.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

§ 2. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 1 e 2, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, a censurando la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di giurisdizione, in ordine ad alcune cartelle annullate dal decidente, relative a importi Inps, contravvenzioni al cds, rate Inail.

§.3 Con la seconda censura, si lamenta la falsa applicazione del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36 comma IV, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici territoriali annullato le cartelle, divenute oramai definitive, per l’omessa indicazione del responsabile procedimento.

§.4 Con la terza censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1982, articolo 53, del Decreto Legge n. 953 del 1982, articolo 5, dell’articolo 2946 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Per aver ritenuto estinti per prescrizione gli importi portati da due cartelle, benche’ la contribuente avesse genericamente eccepito la prescrizione quinquennale e non quella triennale relativa alle tasse auto.

Ulteriormente argomentando l’intervenuto consolidamento dei crediti i portati dalle cartelle originato dall’omessa impugnazione delle stesse, nonche’ la decorrenza del termine decennale dalla data di definitivita’ delle cartelle.

§.5 Con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58, censurando l’impugnata sentenza per aver ritenuto la legittimita’ delle operazioni notificatorie, benche’ gli atti impositivi non fossero stati consegnati al destinatario e non fossero stati consegnati i titoli esecutivi”.

§.6 Con la seconda censura, la ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, in combinato disposto con il Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 5, comma 5 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, assumendo che i giudici territoriali non avevano considerato l’invalidita’ degli estratti ruolo non conformi alle norme citate in rubrica, con la conseguenza che era onere del Concessionario depositare la copia delle cartelle di pagamento. Con la medesima censura, la contribuente lamenta la nullita’ degli estratti ruolo perche’ privi di sottoscrizione da parte del funzionario, privi del contenuto delle cartelle di pagamento, carenti di motivazione, della indicazione del credito e della firma del responsabile.

§.7 Con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 28 e 20 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, criticando la decisione di secondo grado per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, non avendo i giudici territoriali esaminato l’eccezione di disconoscimento della documentazione depositata in fotocopia, la cui rilevanza probatoria non poteva, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., essere considerata dalla CTR.

§.8 La prima censura del ricorso principale e’ inammissibile.

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicche’ non puo’ validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perche’ tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (S.U. n. 10265/2018; S.U. N. 28503 del 2017).

Ne consegue che, allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento e’ tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione e’ preclusa in sede di legittimita’, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (ex plurimis: Cass. n. 2605/2018).

§.9 La seconda censura e’ palesemente fondata.

La dichiarata nullita’ delle cartelle, ritenute regolarmente notificate alla societa’ contribuente e non impugnate, per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento contrasta con il principio per cui nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioe’, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata (Cass. n. 3142/2013; Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016).

Una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale – come la cartella esattoriale – il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile.

§.10. La terza doglianza e’ infondata.

La censura si pone, invero, in contrasto con l’indirizzo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’eccezione di prescrizione e’ validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioe’ l’inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volonta’ di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso. Queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non e’ in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 10955/2002; Cass. 11843/2007; 14576/2007; 6459/2009; 21752/2010; 1064/2014; Cass. nn. 15631 e 9993/2016; 28292 del 2011).

Nel caso concreto, come si evince dalla pronuncia impugnata, la societa’ aveva eccepito “l’estinzione del preteso diritto azionato con la domanda de qua per intervenuta prescrizione quinquennale dello stesso, giacche’ vanamente decorsi i termini di legge in subiecta materia”.

E’, pertanto, del tutto evidente che l’originaria ricorrente aveva chiaramente allegato l’estinzione del diritto per l’inerzia del titolare, ed inequivocabilmente manifestato la propria volonta’ di avvalersene.

L’esatta individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie e l’individuazione del relativo termine compete al giudice di merito.

§.11 Del pari destituita di fondamento e’ la dedotta sussistenza di un termine prescrizionale decennale della pretesa tributaria, dopo l’intervenuta definitivita’ della cartella, in quanto equiparabile ad un titolo esecutivo.

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilita’ di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilita’ del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, triennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’articolo 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e’ priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (S.U. n. 23397/2016; 5060 del 2016). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonche’ di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonche’ delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi’ via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) piu’ breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

§.5. Il primo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile, per difetto di specificita’.

Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa (Cass. 29 agosto 2005, n. 17424; Cass.2017 n. 5185).

§.7 La seconda censura del ricorso incidentale e’ inammissibile.

Ben vero, nella decisione impugnata la questione relativa ad eventuali vizi dell’estratto ruolo non risulta affatto proposta ed esaminata.

Deve, allora, in proposito richiamarsi il principio secondo cui si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, una questione non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l’applicabilita’, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., n. 907/2018; Cass. n. 25319/2017; Cass. n. 17041/ 2013).

Peraltro, non va trascurato che, come affermato dalla Sezioni Unite (19704 del 2015), l’estratto di ruolo, che e’ atto interno all’Amministrazione, non puo’ essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex articolo 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 2281/2017).

Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non e’ specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso – che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore – costituisce (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dell’esattore… sostanzialmente contenente gli… elementi della cartella…”, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneita’ del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici).

Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilita’ ed ai termini perentori di impugnazione) e’ un “provvedimento” proprio dell’ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto); l'”estratto di ruolo”, invece, e’ (e resta sempre) solo un “documento” (un “elaborato informatico… contenente gli… elementi della cartella”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (ne’, per sua natura, puo’ contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.

La inidoneita’ dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l’esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilita’ dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex articolo 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l’eventuale contestazione dell’attivita’ certificativa del concessionario in se’ considerata -ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto

4 certificato nell’estratto e quanto risultante dal ruolo – avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell’estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un “annullamento” della certificazione.

§.12 La terza censura del ricorso incidentale e’ fondata.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio che “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformita’ delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformita’ agli originali, deve valutare le specifiche difformita’ contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902/2017; 16998 del 2015 Rv. 636377 – 01, N. 21003 del 2017).

Sul punto, invece, la Commissione di secondo grado ha omesso di pronunciarsi.

Il secondo motivo del ricorso principale e la terza censura del ricorso incidentale vanno dunque accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per esaminare la ritualita’ e la fondatezza dell’eccezione di disconoscimento della conformita’ delle copie agli originali della documentazione prodotta dall’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo del ricorso incidentale cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, per decidere sulla ritualita’ e fondatezza dell’eccezione di disconoscimento delle copie delle cartelle agli originali nonche’ sulle spese del presente giudizio.