Corte di Cassazione – ordinanza n. 12646 del 23 maggio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 26903-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– intimato –

ricorso successivo;

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente successivo –

contro

(OMISSIS);
– intimato –

avverso la sentenza n. 967/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), annullava, per quel che qui interessa, l’intimazione di pagamento notificata al contribuente relativa alla cartella esattoriale n.(OMISSIS), in relazione alla nullita’ della notifica della cartella prodromica, effettuata presso il domicilio fiscale di (OMISSIS) con le forme dell’irreperibilita’ assoluta malgrado l’esistenza di certificazione di residenza storica attestante che il contribuente risiedesse nello stesso comune di Reggio Emilia nel periodo al quale si riferiva la notifica della cartella. La CTR, per quel che qui interessa, riteneva conseguentemente l’annullamento dell’intimazione di pagamento alla quale si riferiva la cartella eseguita in altro indirizzo rispetto a quello al domicilio fiscale ivi risultante.

Avverso tale pronunzia hanno proposto separati ricorsi per cassazione, l’Agenzia delle entrate e (OMISSIS) spa, affidati rispettivamente ad un motivo – quello dell’Agenzia – ed a tre motivi quello della societa’ (OMISSIS).

La parte intimata non si e’ costituita.

Il procedimento, previa riunione dei due ricorsi, puo’ essere definito con motivazione semplificata.

Esaminando dapprima il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente prospetta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26. La CTR avrebbe erroneamente applicato alla vicenda la sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale relativa alla parziale dichiarazione di incostituzionalita’ dell’articolo 26, ult. cit. nella parte in cui stabiliva l’applicazione delle modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 ai casi di irreperibilita’ relativa, la stessa non potendosi applicare alle notifiche anteriori alla sentenza stessa, non dotata di efficacia retroattiva.

La censura e’ infondata.

Questa Corte – Cass. n. 25079/2014 – ha gia’ avuto occasione di affermare che nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, citato articolo 26, u.c. e articolo 60, comma 1, alinea, del sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione -.

Orbene, la CTR, acclarata la ricorrenza di una notifica con le forme dell’irreperibilita’ assoluta nei confronti del contribuente che, per converso, risultava residente nel medesimo comune del domicilio fiscale, ha correttamente applicato i principi espressi dalla Corte costituzionale al caso della notifica della cartella prodromica all’intimazione di pagamento che il contribuente, impugnando l’iscrizione ipotecaria, aveva sostenuto non essergli mai stata ritualmente notificata.

Ed infatti, la circostanza che il procedimento di notificazione della cartella fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale non comporta che il rapporto sottostante alla cartella anzidetta potesse ritenersi esaurito e, dunque, insuscettibile di essere disciplinato dagli effetti della citata sentenza.

E’, dunque, la possibilita’ stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte di impugnare insieme all’atto successivo quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al contribuente potesse ritenersi definitivamente ed irrefutabilmente esaurito – cfr. Cass. 8081/2017-.

Passando all’esame del ricorso proposto da (OMISSIS) spa, con il primo motivo, si prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60. La CTR non avrebbe considerato che in caso di irreperibilita’ assoluta, acclarata nel caso di specie dall’ufficiale notificante, non era necessario svolgere ulteriori ricerche, dovendosi ritenere pertanto rituale la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 148 e 2700 c.c., non avendo la CTR considerato l’efficacia fidefaciente della relata di notifica dalla quale risultava l’irreperibilita’ assoluta del contribuente.

Con il terzo motivo si deduce, infine, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, non avendo considerato, quanto all’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, che la stessa era stata notificata a mezzo posta e ritualmente ricevuta dal contribuente.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Erra, infatti, la ricorrente nel ritenere che la CTR avrebbe dovuto riconoscere l’irreperibilita’ assoluta, non occorrendo che l’ufficiale notificante provvedesse ad ulteriori ricerche.

Ed invero, secondo questa Corte e’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e) laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita’ del destinatario nel comune ove e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita’ di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilita’ assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo’ essere fornita dalla parte nel corso del giudizio – cfr. Cass. n. 24260/2014 -. Ne consegue che per ritenere sussistente un’ipotesi di c.d. irreperibilita’ assoluta l’ufficiale notificante avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche, posto che il (OMISSIS), come acclarato dalla CTR, risultava residente nel comune di (OMISSIS). In questa direzione, del resto, si e’ di recente ritenuto che in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale, non risultando sufficienti le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile (Cass. n. 2877/2018). Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto ricorrente, nel caso di specie, l’ipotesi di c.d. irreperibilita’ relativa e, conseguentemente la nullita’ della notifica della cartella propedeutica che non era stata notificata con le relative modalita’ previste per tale ipotesi di irreperibilita’.

Ne’, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, l’accertamento dell’irreperibilita’ da parte dell’ufficiale notificante poteva ritenersi dotato di fede privilegiata, ove si consideri che e’ stata proprio la mancanza di ricerche da parte del messo ad impedire che fossero riconosciuti i presupposti della c.d. irreperibilita’ assoluta.

Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile, non avendo la ricorrente considerato che la CTR ha annullato l’intimazione di pagamento anche in relazione alla ritenuta nullita’ della notifica dell’atto prodromico, risultando tale ratio decidendi non impugnata e quindi divenuta ormai irretrattabile, con conseguente inammissibilita’ del diverso profilo di censura proposto da (OMISSIS).

In conclusione, anche il ricorso di (OMISSIS) va disatteso.

Nulla sulle spese quanto ai rapporti fra le ricorrenti e la parte intimata non costituita, ricorrendo invece giusti motivi per compensare le spese fra l’Agenzia ed (OMISSIS) dandosi atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di (OMISSIS) dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate e da (OMISSIS) spa rigettandoli entrambi. Compensa le spese fra l’Agenzia delle entrate ed (OMISSIS) centro spa. Nulla sulle spese quanto ai rapporti fra i ricorrenti e la parte intimata non costituita. Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di (OMISSIS) dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.