Corte di Cassazione – Ordinanza n. 10543 del 15 aprile 2019

ORDINANZA

sul ricorso 9081-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(omissis)
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7574/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

RILEVATO CHE

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto da (omissis) avverso la sentenza n. 7616/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEF IRAP IVA Addi. e sanzioni per l’anno 2006;
il contribuente resiste con controricorso

CONSIDERATO CHE

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta «omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» per avere la CTR erroneamente affermato che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse «non dall’ufficio «laddove essa indicava mancata compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi per il 2010 relativo al domicilio fiscale», avendo invece l’Ufficio, in allegato alle memorie depositate in primo grado, prodotto e richiamato la «copia del frontespizio del modello unico pf 2010 per il periodo di imposta 2009 comprovante che il contribuente …(aveva)… dichiarato nello spazio “residenza anagrafica” l’indirizzo via (omissis) » , documento contrario ed incompatibile rispetto alla copia dello stesso modello Unico non recante alcun indirizzo, prodotta dalla parte ricorrente;
1.2. l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
1.3. nel caso di specie la CTR ha esaminato il fatto – ed in particolare i documenti che ne costituivano il contenuto – giungendo alla conclusione che il documento prodotto dall’Agenzia, esso risulti difforme da quello prodotto dal contribuente, non può comunque essere considerato idoneo ad attestare una «dichiarazione di domicilio fiscale proveniente dal contribuente»;
1.4. il motivo di ricorso risulta quindi inammissibile;
2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta motivazione «apodittica e … inesistente» da parte della CTR sul documento dianzi indicato, prodotto dall’ufficio, lamentando mancanza di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. l’assoluto credito prestato al primo documento e la totale svalutazione del secondo»;
2.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto va esclusa la configurazione della fattispecie dell’apparente o inesistente motivazione della sentenza impugnata, che risulta, invece fondata su un adeguato percorso logico-argomentativo, mediante il quale la Corte territoriale ha preso in esame anche il fatto assunto come decisivo dedotto con la censura in esame, come dianzi illustrato, rilevando che la documentazione prodotta dall’Ufficio era priva di idonea valenza probatoria e che il contribuente aveva altresì dimostrato di aver trasferito sin dal 2008 la sua residenza anagrafica risultava presso diverso indirizzo e che l’immobile di via (omissis) assegnato, in sede di provvedimento di separazione personale, al coniuge del ricorrente, cosicché doveva escludersi che la cartella esattoriale fosse stata notificata ad un familiare convivente dello stesso, affermando inoltre la CTR che la parte aveva anche prodotto atti alla stessa indirizzati dall’Amministrazione finanziaria all’indirizzo di effettiva residenza anche prima della notifica della cartella;
3.1. va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamenta che la CTR non abbia attribuito alla relata di notifica della cartella, attestante la consegna a familiare convivente del contribuente, valore di atto dotato di pubblica fede e che non abbia inoltre valutato come il ricorrente sul punto non avesse mai prodotto prova contraria;
3.2. dall’esame della sentenza impugnata emerge che il contribuente aveva eccepito e documentato, fin dal primo grado del giudizio, che la sua residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l’anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell’atto presupposto, era in luogo diverso da quello dell’indirizzo di via (omissis) , ove la notifica risultava ricevuta mediante consegna a familiare convivente;
3.3. ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata «a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda» (secondo comma) deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l’avvenuta consegna dell’atto; in tali casi, conseguentemente, l’onere della prova contraria fa carico a chi adduce di non aver ricevuto notifica e riguarda specificamente, sotto vari profili, la persona che ha ricevuto l’atto;
3.4. nel caso in questione, invece, la situazione di fatto era diversa, in quanto la notifica non era stata richiesta (ed effettuata) nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato), ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale, ed ove la notifica risultava essere stata effettuata mediante consegna a familiare convivente;
3.5. si trattava allora di valutare se in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, il secondo comma dell’articolo 139 c.p.c. colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno (tranne specifiche ipotesi esaminate da questa Corte che qui non rilevano), specie se legate stretti rapporti di parentela (come in questo caso), consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario;
3.6. ritiene il Collegio che, nel caso in questione, non possa operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario; in tal senso, va citato il precedente di questa Corte (cfr. Cass. n. 3403/1996; in termini Cass. n. 7830/2015), nel quale è stata affermata la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione di quest’ultimo ma nell’abitazione del padre; al riguardo, la Corte ha condivisibilmente affermato che «che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza»;
3.7. la Corte in tale occasione ha anche valutato la questione della convivenza, rilevando che la qualifica di convivente, che pur si legge nella relazione di notifica, è chiaramente superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente che, dimostrando che alla data della relata già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, ha nel contempo fornito la prova certa che egli non convivesse con coloro che risiedevano all’indirizzo di via (omissis) ;
3.8. la CTR quindi, in base alla motivazione dianzi illustrata, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (quest’ultimo dichiaratosi, nella specie, «familiare convivente>> non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto
negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto (cfr. Cass. nn. 4095/2014, 3906/2012);
4. ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio che liquida in € 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, Oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, in data 7.2.2019.